Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con l’Ordinanza n. 428/2016 del 5.2.2016, ha considerato che a un primo e sommario esame pare sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, sembrando venire in rilievo questioni attinenti a modalità generali di accesso nelle graduatorie a esaurimento, correlate alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici (cfr., su fattispecie sotto taluni aspetti analoghe, Cons. Stato, sez. VI, sent. nn. 5710, 4565, 4485 e 3570 del 2015); nel merito (su cui v., allo stato, Cons. Stato, sez. VI, sentenze nn. 1973, 3628, 3788 e 5439 del 2015, sui “diplomati magistrali” entro l’a. s. 2001 / 2002), la domanda cautelare può essere accolta mediante l’inserimento con riserva delle appellanti nella graduatoria alla quale aspirano.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (n. RG 9792 del 2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, dispone l’ammissione con riserva delle parti appellanti in graduatoria. Dispone inoltre che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.