Il caso riguardava un bambino di prima elementare, diversamente abile, che durante lo svolgimento della lezione di religione cattolica, alla presenza dell’insegnante, aveva subito da parte di un compagno una spinta, che gli aveva fatto sbattere violentemente la testa sul banco.
A seguito dell’urto, aveva riportato la rottura di un dente, oltre ad una condizione di sofferenza che si era protratta nel tempo. I genitori, quindi, avevano esperito l’azione giudiziale, lamentando che l’amministrazione era responsabile per i danni derivati dall’evento, non avevano adempiuto adeguatamente all’obbligo di protezione e vigilanza. E dunque avevano chiesto che l’amministrazione venisse condannata a risarcire i danni. L’amministrazione si era costituita chiedendo il rigetto della domanda e si era costituita anche l’assicurazione della scuola, chiedendo la stessa cosa. Il giudice, però, ha dato ragione ai genitori del bambino. Il Tribunale ha spiegato, infatti, che quando un alunno si fa male durante la lezione, la responsabilità del docente viene esclusa solo se prova di non avere potuto impedire il fatto. Ma non è sufficiente che l’insegnante sia stato presente in classe al momento dell’incidente.
È necessario, infatti, che dimostri di aver esercitato la sorveglianza sull’alunno con una diligenza diretta ad impedire il fatto (cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere) e che abbia adottato adeguate misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli alunni.