Muta l’orientamento del Tribunale di Modena – sez. Lavoro in merito ad una controversia sull’assegnazione della titolarità su Ambito territoriale, sulla base del piano straordinario di mobilità del personale docente, disciplinato dalla L. 107/2015 (legge c.d. “Buona Scuola”).
La docente, assistita dall’avv. Carmine Metrangolo del foro di Lecce, con ricorso contestava la correttezza dell’operato del MIUR nelle procedure di mobilità territoriale per l’anno scolastico 2016/17. L’Ambito territoriale scelto dalla ricorrente alla prima posizione nella domanda di mobilità veniva assegnato ad altre docenti con punteggio inferiore.
La causa, tra l’altro, veniva impostata sulla lamentata impossibilità di comprendere l’iter logico – giuridico seguito dal MIUR nell’assegnazione degli Ambiti territoriali.
Il Tribunale di Modena, in fase cautelare, con ordinanza di rigetto affermava che il criterio di assegnazione dell’Ambito territoriale prescindesse dal punteggio e tenesse conto dell’ordine di elencazione delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.
Nel merito, mutando il precedente orientamento, il Tribunale di Modena – Giudice del Lavoro dott. E. Martinelli – con la recente Sentenza del 04/06/2020 si è espresso nei seguenti termini (si riporta un estratto della pronuncia):
- parte ricorrente si duole dell’inintelligibilità dell’algoritmo adottato in sede ministeriale per la gestione delle varie operazioni che hanno contraddistinto la procedura di mobilità. Specialmente là dove il MIUR ha provveduto all’assegnazione negli Ambiti territoriali, prescelti per primi dalla ricorrente, numerosi docenti titolari di un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente stessa.
- A fronte di tali specifiche rimostranze, corroborate da pertinente produzione documentale, il MIUR, su cui grava la dimostrazione di aver esattamente adempiuto alle prescrizioni di legge, nonché agli obblighi, di fonte contrattuale, dalla stessa assunti rispetto alla gestione della procedura di mobilità”, non prende posizione avverso le puntuali doglianze della ricorrente.
- Il Tribunale osserva poi che le censure di illegittimità esposte in ricorso circa l’inintelligibilità dell’algoritmo adoperato nelle operazioni di mobilità trovano riconoscimento in alcuni condivisi arresti giurisprudenziali secondo cui: “l’impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso” (Consiglio di Stato, Sent. n. 8472/2019). Nello stesso senso il Consiglio di Stato n. 2270/2019: “Alla luce delle riflessioni che precedono, l’appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l’impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall’illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste”
In definitiva, la sentenza in commento, seppure dichiara cessata la materia del contendere (nelle more della definizione del giudizio sopraggiungeva il trasferimento della docente sull’ambito territoriale richiesto), nella prospettiva della c.d. soccombenza virtuale, ritiene che le doglianze di parte ricorrente colgono nel segno.