1. L’espressione della valutazione mediante giudizi era prescritta per la scuola media dall’art. 177 del Decreto Legislativo n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
2. Tale disposizione è stata abrogata (con gradualità) dall’art. 19 del decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 (c.d. Riforma Moratti).
3. Con decreto – legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2008 n. 169 (c.d. Riforma Gelmini) è stata sancita, nella valutazione periodica e annuale e nella certificazione delle competenze, nonché nella valutazione dell’esame finale del ciclo di istruzione secondaria di primo grado, la sostituzione dei giudizi con voti numerici espressi in decimi (art. 3 comma 2).
4. Con la stessa legge (art. 3 comma 3-bis), disposta l’abolizione dei giudizi di “ottimo, distinto, buono e sufficiente”, è stato confermato che l’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno.
5. Con il regolamento di attuazione e integrazione della legge 169/2008, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, è stato precisato che la certificazione delle competenze, nella scuola secondaria di primo grado, deve essere accompagnata anche da una valutazione in decimi (art. 8, comma 1 );
6. Con lo stesso regolamento, è stato disposto che (anche) il giudizio di idoneità per l’accesso all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi ( art. 3, comma 2).
7. Sembrerebbe quindi che, nella scuola secondaria di primo grado, tutte le valutazioni debbano essere espresse con voto numerico in decimi, anziché con giudizi descrittivi come avveniva anteriormente.
8. Secondo una tesi, invece, resterebbe ancora una valutazione che deve essere espressa in forma di giudizio: si tratterebbe del livello globale di maturazione (di cui al comma 3 bis dell’art. 3 della legge), che va indicato in apposito certificato (insieme alla certificazione analitica delle competenze) per illustrare l’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
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Vediamo cosa dicono le disposizioni vigenti.
Per la scuola primaria, il comma 1 dell’art. 3 della legge 169/2008 dispone che “la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno”.
Per la scuola secondaria di primo grado, il comma 3 bis dello stesso articolo dispone che “L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno;…”.
Va rilevato in primo luogo per la scuola primaria si richiede che l’illustrazione del livello globale di maturazione avvenga mediante un giudizio analitico, mentre per l’altro ordine di scuola si richiede,allo stesso fine, una certificazione analitica. Dai termini usati sembrerebbe trattarsi di due “richieste” e di due modalità espressive diverse, onde alla seconda locuzione usata dal legislatore non pare possa attribuirsi lo stesso significato della prima.
Risulta evidente, dal raffronto del tenore letterale delle due disposizioni, che un giudizio descrittivo è espressamente richiesto per la scuola primaria (ciò è stato esattamente rilevato dalla Circolare Ministeriale 49/2010 – pag. 4 nota 10), mentre per la secondaria di primo grado è richiesta una certificazione.
Quale significato attribuire alla rilevata diversità di formulazione per i due ordini di scuola e alla mancata utilizzazione, da parte del legislatore, per la secondaria di primo grado, della parola “giudizio”?
Applicando il noto brocardo (che è anche un canone di interpretazione delle norme) “ubi lex voluit, dixit”, si può dedurre che per la scuola secondaria di primo grado la valutazione in argomento non deve rivestire la forma del giudizio descrittivo richiesta per la scuola primaria, poichè, se il legislatore avesse voluto un giudizio, lo avrebbe detto, utilizzando gli stessi termini usati per la primaria. E poiché l’altra forma valutativa in circolazione è quella numerica, sarà questa a dover essere applicata.
I fautori della tesi favorevole al giudizio, invece, solitamente adducono motivazioni di tipo didattico (rispettabili ma irrilevanti) e non danno alcun peso alla diversità di formulazione delle due disposizioni (come se ciò fosse questione secondaria, mentre è notorio che la prima interpretazione da farsi è quella letterale), quando, bontà loro, la rilevano (di norma la ignorano e continuano imperterriti a discettare di “giudizio” descrittivo, portando a supporto circolari ministeriali del passato, esplicative di normative ormai abrogate, come se queste fossero ancora in vigore!).
Qualcuno, infine, che correttamente si confronta con il testo delle nuove disposizioni, fa derivare la necessità della forma descrittiva (sintetica, beninteso!) dal rilievo (di per sé esatto) che per la valutazione del livello globale di maturazione sia la legge che il regolamento non richiedono esplicitamente l’adozione della forma numerica. Come a dire: poiché la forma numerica non è puntualmente prescritta, non si può che adottare la forma descrittiva, ritornando magari ai tanto cari giudizi del passato, sia pure “sintetici”.
In proposito si può peraltro osservare quanto segue.
a) Con le abrogazioni disposte dalla c.d. Riforma Moratti prima e dalla stessa legge 169/2008 poi, tutta la precedente normativa che prevedeva i giudizi descrittivi è stata travolta e con ciò è stato eliminato, nella valutazione, ogni riferimento ai giudizi stessi. Quindi ai vecchi giudizi non si può tornare, perché negli ordinamenti giuridici la vita dei vari istituti è indissolubilmente legata alla sorte delle fonti normative che li prevedono: se queste vengono meno per effetto di abrogazioni disposte da fonti successive, anch’essi cadono e non possono essere riesumati. C’è poco da discutere sul punto. Insieme alle fonti primarie, vengono ovviamente travolti anche tutti quei documenti (appunti, note, circolari etsimilia, del ministero, degli uffici scolastici a livello regionale, provinciale e di singola scuola, nonché i manuali degli “esperti”) esplicativi delle stesse e che ancora oggi purtroppo vengono portati a supporto della presunta obbligatorietà della valutazione mediante giudizio nel caso di specie.
b) La disposizione in commento si inserisce in un sistema organico di norme che, innovando l’ordinamento in materia di valutazione, ha inteso sostituire il sistema precedente, imperniato sui giudizi, con un diverso sistema, imperniato sui voti.Con l’entrata in vigore della legge 169/2008 e del regolamento 122/2009, il quadro normativo di riferimento in materia di valutazione è radicalmente mutato a favore del voto, che è divenuto, per la scuola secondaria di primo grado,la forma ordinaria di valutazione. In quanto tale, essa va sempre adottata nei vari momenti valutativi, salvo diversa disposizione che espressamente richieda la forma descrittiva (es.: insegnamento della religione cattolica a norma dell’art. 309 del T.U. 297/1994, richiamato dall’art. 2 comma 4 del regolamento 122/2009; altro esempio può essere rappresentato dalla “nota” che, sempre per la secondaria di primo grado, deve accompagnare il voto sul comportamento a norma dell’art. 2, comma 8, lettera b) del regolamento ). Nel nuovo sistema, il voto è la norma, mentre il giudizio è l’eccezione. E’ perciò quest’ultimo che, per essere utilizzato, necessita di puntuale previsione normativa, non il voto.
c) Da altro punto di vista si può affermare che, accertata la sicura scomparsa dei vecchi giudizi (quelli previsti nel Decreto legislativo 297/1994, per intenderci), chi volesse ancora sostenere l’applicabilità della forma descrittiva in uno dei momenti valutativi, avrebbe l’onere di indicare la nuova disposizione (della legge 169/2008 o del regolamento) che con certezza, inequivocabilmente, prescrival’uso di tale forma. Purtroppo per i nostalgici dei giudizi, nella vigente normativa una disposizione del genere, per la scuola secondaria di primo grado e per la parte che interessa (livello globale di maturazione), non esiste, come risulta evidente dalla semplice lettura del comma 3 bis dell’art. 3 della legge 169/2008, dove la parola “giudizio” non compare. La ricostruzione della ratio legis della novella del 2008/2009, inoltre, esclude che l’uso della forma descrittiva possa essere desunto dalla mancata “richiesta” della forma numerica.
Insomma, per la scuola secondaria di primo grado la legge 169/2008 e il regolamento 122/2009:
1. hanno individuato nella valutazione in decimi la forma ordinaria di valutazione (prescrivendola puntualmente per la valutazione periodica e annuale, per la certificazione delle competenze, per valutazione dell’esame finale del ciclo e perfino per il “giudizio di idoneità” per l’accesso all’esame di Stato );
2. hanno eliminato esplicitamente, con l’abrogazione delle disposizioni che li prevedevano, gli ultimi giudizi rimasti in circolazione e sopravvissuti alle abrogazioni disposte con la c.d. Riforma Moratti, vale a dire i giudizi di “ottimo, distinto, buono e sufficiente” con cui in precedenza si valutava l’esito positivo dell’esame di licenza in base all’art. 185 comma 4 del Decreto legislativo 297/1994;
3. non hanno prescritto espressamente, a differenza di quanto disposto per la scuola primaria, che la valutazione del livello globale di maturazione sia effettuata mediante “giudizio” descrittivo.
Ce n’è abbastanza per sostenere con fondamento che anche nella definizione del livello globale di maturazione, deve applicarsi – ancorchè non espressamene richiesta – la ordinaria valutazione mediante voto numerico in decimi, in armonia con quanto prescritto per tutte le altre valutazioni previste dalla vigente normativa e in conformità alla ratio di questa, che, senza alcun dubbio, va individuata nella volontà di sostituire, in via generale, i giudizi con i voti.
Corollario di questa conclusione è che, mancando una esplicita previsione normativa in tal senso, i docenti non sono tenuti ad adottare alcun giudizio descrittivo per definire il livello globale di maturazione, ancor più nel caso in cui l’adozione della valutazione numerica sia stata confermata con delibera dal collegio nell’esercizio di quell’autonomia in materia di valutazione che lo stesso regolamento (art. 1 comma 2 ) richiama e riconosce.
Federico Salari