Illegittimo il decreto di decadenza per mancanza dell’originale del titolo di qualifica rilasciato dalla Schola Albiniani

SCHOLA ALBINIANI:DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER INVALIDITÀ DEL TITOLO DI QUALIFICA – ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DECADENZA E RISARCIMENTO DEL DANNO GIURIDICO ED ECONOMICO – ACCOGLIMENTO TOTALE

Con due distinte sentenze il Tribunale di Viterbo, in funzione del giudice del lavoro, ha dichiarato illegittimo il decreto di decadenza per ritenuta invalidità del titolo di qualifica sulla base della mancanza della pergamena: “La  genericità  della  dichiarazione    proveniente  dal  citato  USR,  l’indisponibilità  della  documentazione  di  riscontro  e  l’assenza  di  specifiche  contestazioni  riguardanti  l’autenticità  del  diploma,  devono  lasciare  ipotizzabile  che  l’eventuale  mancato  inserimento  del  nominativo  nei  registri  costituisse  frutto  di  una  svista  o  di  una  dimenticanza,  inidonea  da  sola  a  smentire  il  conseguimento del  titolo  e  ad  escluderne  quindi  l’esistenza  e  la  validità.  Ne  deriva  l’insufficienza  degli  elementi su  cui  l’amministrazione  scolastica  si  era  fondata  per  pervenire  alla  determinazione  del  depennamento. L’uno  e  l’altro  provvedimento  (di  risoluzione  del  rapporto  in  corso)  devono  quindi  ritenersi  allo stato  illegittimi.  Ne  consegue  il  diritto  della  ricorrente  al  reinserimento  nella  procedura  e  nelle graduatorie  con  l’originario  punteggio,  al  riconoscimento  della  validità  giuridica  del  servizio  reso presso  l’Istituto  Comprensivo  di  Bassano  Romano  dal  12/09/2019  fino  alla  data  di  risoluzione del  20.12.2019  e  di  ogni  altro  svolto  a  decorrere  dal  1/9/2018.  Alla  ricorrente  deve  inoltre  essere  riconosciuto  il  risarcimento  del  danno  derivante  dalla  illegittima  risoluzione  del  rapporto  in corso,  paramentrato  alle  retribuzioni  cui  avrebbe  avuto  diritto  fino  alla  cessazione  del  contratto originariamente”

Avv. Gianluca Corriere