SCHOLA ALBINIANI:DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER INVALIDITÀ DEL TITOLO DI QUALIFICA – ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DECADENZA E RISARCIMENTO DEL DANNO GIURIDICO ED ECONOMICO – ACCOGLIMENTO TOTALE
Con due distinte sentenze il Tribunale di Viterbo, in funzione del giudice del lavoro, ha dichiarato illegittimo il decreto di decadenza per ritenuta invalidità del titolo di qualifica sulla base della mancanza della pergamena: “La genericità della dichiarazione proveniente dal citato USR, l’indisponibilità della documentazione di riscontro e l’assenza di specifiche contestazioni riguardanti l’autenticità del diploma, devono lasciare ipotizzabile che l’eventuale mancato inserimento del nominativo nei registri costituisse frutto di una svista o di una dimenticanza, inidonea da sola a smentire il conseguimento del titolo e ad escluderne quindi l’esistenza e la validità. Ne deriva l’insufficienza degli elementi su cui l’amministrazione scolastica si era fondata per pervenire alla determinazione del depennamento. L’uno e l’altro provvedimento (di risoluzione del rapporto in corso) devono quindi ritenersi allo stato illegittimi. Ne consegue il diritto della ricorrente al reinserimento nella procedura e nelle graduatorie con l’originario punteggio, al riconoscimento della validità giuridica del servizio reso presso l’Istituto Comprensivo di Bassano Romano dal 12/09/2019 fino alla data di risoluzione del 20.12.2019 e di ogni altro svolto a decorrere dal 1/9/2018. Alla ricorrente deve inoltre essere riconosciuto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima risoluzione del rapporto in corso, paramentrato alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto fino alla cessazione del contratto originariamente”