Non è nuova la consuetudine di alcuni dirigenti scolastici che disattendono quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato degli alunni con disabilità grave, riducendo oltre modo le ore assegnate, per articolazioni di cattedre di sostegno a vantaggio di altri soggetti, la cui disabilità non è ascrivibile nel novero della gravità. Eppure succede in molte scuole, nelle quali l’Amministrazione scolastica, assumendo tale operato, si rende così responsabile in toto di una violazione dei diritti dei minori.
Nel nostro ordinamento interno, il diritto all’educazione e all’istruzione è tutelato dall’art.12 della Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n.104 del 1992, mentre la Legge del 3 marzo 2009 n.18, che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, impegna gli Stati a riconoscere il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. L’art.38 comma 3 della Costituzione sancisce che gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. A ciò si aggiungano una serie di sentenze che hanno precisato come non sia possibile eludere in nessun modo, il diritto all’istruzione spettante all’alunno disabile, affermando peraltro che la sottrazione di ore all’alunno disabile grave, costituisce una pesante discriminazione e una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti.
Di recente il tema della riduzione delle ore di sostegno con la quale l’amministrazione scolastica adotta per gli alunni con disabilità grave un rapporto di ore inferiore ad 1/1 è stato eccepito dalla sentenza del TAR Sicilia del 14 ottobre 2013 n.1850 che ha riconosciuto il “diritto dei minori ricorrenti ad essere assistiti, durante le ore di frequenza scolastica, da un insegnante di sostegno secondo tale rapporto, almeno fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due richiamate condizioni – ad oggi riscontrate in positivo – su cui si fonda l’affermazione di tale diritto (stato di disabilità grave; valutazione da parte del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente, della necessarietà di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica). Fino a che non sopravvenga dunque un documento di contenuto contrario rispetto a quelli che hanno fondato la pretesa oggetto del presente giudizio con riferimento alle specifiche esigenze dei minori ricorrenti, va riconosciuto il diritto degli stessi ad essere seguiti durante le ore di frequenza scolastica da un insegnante di sostegno in rapporto di 1/1, con ogni conseguente obbligo di prestazione incombente sull’amministrazione resistente (v. Consiglio di Stato, sez. V, 23 luglio 2013, n. 3950)”. Il Collegio ha infatti qualificato il danno subito dagli alunni disabili come danno esistenziale poiché si è palesata una lesione dei diritti della persona.
Ad avvalorare tale assunto, prima della sentenza n.1850, erano intervenute due sentenze del TAR Sardegna, rispettivamente la n.616 del 17 giugno 2011 e la n.1102 del 17 novembre del 2011; in entrambe è stato riconosciuto, all’alunno disabile grave che si è visto diminuire le ore di sostegno, il risarcimento del danno esistenziale; leggiamo infatti nei due documenti che “il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
Nella sentenza n.616 si afferma quanto segue: “l’operato della Amministrazione scolastica che riduce ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta della scuola formulata nel Progetto Educativo Personalizzato è illegittimo (cfr. TAR Sardegna, I Sez., 30/10/2010 n. 2456 e 11/11/2010 n. 2571)”. La tesi è poi sostenuta dal richiamo esplicito alla sentenza n.80 del 2010 della Corte Costituzionale in cui viene sottolineato che il diritto all’istruzione dell’alunno disabile è un principio che trova tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno e che in esso è sottointeso il “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (Sentenza n.251 del 2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000) ossia in assoluto la previsione di un insegnante di sostegno per gli alunni che versino in condizioni di gravità non potendo così, né lo Stato ignorare tale diritto né l’Amministrazione scolastica ridurre arbitrariamente le ore di sostegno ad un disabile grave. Del resto nella stessa sentenza n.616 il giudice ricorda che “per i disabili in condizione di gravità, il Legislatore, con la L. 27 dicembre 1997 n. 449, all’art. 40 comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni – docenti, criterio numerico invero sostituito con il principio delle “effettive esigenze rilevate”, introdotto dall’art. 1 comma 605 L. 27 dicembre 2006 n. 296”.
Dello stesso tenore è la sentenza n.1102 nella parte in cui vi è il richiamo esplicito a quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sent. n.80/2010) “L’art. 2 commi 413 e 414 L. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui fissano un limite massimo agli insegnanti di sostegno ai disabili ed escludono la possibilità, già consentita dalla L. 27 dicembre 1997 n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga… in presenza, nelle classi, di studenti disabili gravi, sono incostituzionali, perché incidendo sul nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, contrastano con il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili, garantito dall’ordinamento internazionale, costituzionale ed ordinario”.
Non è quindi in nessun modo praticabile la prassi illegittima della decurtazione delle ore di sostegno perché essa configura, come si è già detto, una violazione dei diritti costituzionalmente inviolabili e a nulla è giustificabile un comportamento dell’Amministrazione scolastica che ignori tale principio, non rispettando quanto previsto nel PEI e non garantendo all’alunno disabile grave un insegnante di sostegno con un rapporto 1:1. La stessa sentenza n.1102 rileva, coma aveva già fatto la sentenza n.616, che “i richiamati profili contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale (cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. III bis 30 novembre 2009 n. 12040 e TAR Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009 n. 2187). Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
Ora ci si chiede perché molte scuole reiterino questa malevola consuetudine della riduzione delle ore di sostegno a danno di alunni disabili gravi, assumendo comportamenti scorretti che andrebbero in ogni caso denunciati senza alcuna esitazione.
Katjuscia Pitino