16.02.10 – La Corte d’Appello di Milano, con sentenze del 19 novembre 2009, 6 e 9 febbraio 2010, ha dichiarato la illegittimità dei licenziamenti al 30 giugno del personale della scuola su posto vacante, tenuto conto che per fissare la durata del contratto fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), è sufficiente che il posto da occupare sia vacante, senza che rilevi l’appartenenza del lavoratore all’una piuttosto che all’altra graduatoria o lista.
Ne consegue che quando il posto è vacante su organico di diritto, il termine apposto al contratto deve essere quello del 31 agosto, con relativo danno pari alla retribuzione dei mesi di luglio e agosto non percepiti, oltre al pieno riconoscimento giuridico dei 2 mesi predetti.
(Fonte: UIL Scuola)