Tribunale di Gela – Ordinanza del 28.01.21
Questo è quanto è stato deciso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Gela con riferimento a un ricorso d’urgenza patrocinato dallo studio legale degli avvocati Morgana e Mingoia, decisione poi confermata in sede di reclamo.
“Le sanzioni per l’insegnante che rinuncia all’incarico (o non assume servizio dopo l’assunzione) e per chi, invece, abbandona il servizio dopo l’assunzione, sono sicuramente diverse.
Nell’ipotesi di rinuncia o mancata assunzione (art. 14 sub i. e ii.), infatti, il docente perde la possibilità di conseguire il medesimo insegnamento, senza, tuttavia, poter essere escluso dall’assegnazione dei posti comuni. Tale conclusione si ricava, a contrario, dalla circostanza che l’esclusione dall’assegnazione di “tutti i posti e classi di concorso” è prevista espressamente solo per il docente che ha assunto l’incarico e successivamente l’ha abbandonato (sub iii.). All’evidenza, se la norma avesse voluto equiparare le due situazioni, avrebbe disposto la stessa sanzione per entrambe.”