(Dal Comunicato del Sindacato SAB del 22/12/2012)
Oggetto: Il Tribunale di Rossano conferma che le certificazioni di precedenza legge 104/92 devono essere possedute nei termini di scadenza delle domande di trasferimento e condanna il comportamento dell’ex dirigente dell’I. Omn.vo di Campana, anche al pagamento delle spese, per oltre 2.500 euro, per aver riconosciuto la precedenza, su autocertificazione a danno di altra docente. Soddisfazione del SAB che ha patrocinato tutto il contenzioso.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano, con sentenza n. 1182 del 17/12/2012, accoglie la domanda proposta dalla prof.ssa [omissis] rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari ed Elisabetta De Marco del foro di Rossano, dichiara illegittima l’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto di altra docente per l’a.s. 2009/10, condanna i resistenti al risarcimento del danno determinato in via equitativa in 1.000,00 euro in favore della ricorrente ed, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze di lite che liquida in 1.500,00 euro, oltre IVA e CAP come per legge.
Il SAB che tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, ha patrocinato tutto il contenzioso, compresa la fase conciliativa con l’ex dirigente scolastico dott. P.P., delegato anche a rappresentare l’amministrazione nel contenzioso, ora in pensione, dell’Istituto omnicomprensivo di Campana, esprime viva soddisfazione per tale sentenza che conferma i dettati del contratto che regolamenta la mobilità, in particolare sulla perentorietà di alcuni termini di scadenza, come quelli di predisporre le graduatorie dei soprannumerari nei 15 gg. successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, termine spesso disatteso dai dirigenti scolastici.
Nel merito, il predetto dirigente, a seguito di contrazione di organico di Italiano, Storia, ecc, e in presenza della trasformazione c/o la scuola media di Campana di un posto, da interno ad esterno con completamento c/o la sezione associata di Scala Coeli, andava a predisporre la graduatoria d’istituto per l’individuazione del docente da assegnare su detto posto ed escludeva, dalla medesima, una docente che aveva dichiarato di essere beneficiaria dell’art. 21 legge 104/92, per cui assegnava la prof.ssa [omissis], con maggior punteggio, sul posto esterno.
Una volta acquisiti gli atti si contestava tale assegnazione in quanto, nei termini di scadenza delle domande di trasferimento, non era stata presentata nessuna certificazione, nemmeno, quella sostitutiva prevista dal contratto che regolamenta la mobilità, bensì una semplice dichiarazione di avere presentato domanda per il riconoscimento dei benefici ex legge n. 104/92, dichiarazione ritenuta non valida dal Giudice, ma valida dal dirigente scolastico che si è giustificato anche con il suo potere di assegnare i docenti alle classi ed ai plessi ritenendo, la sede associata di Scala Coeli, non sede autonoma in organico, bensì un plesso di Campana.
Anche tale giustificazione è illegittima in quanto, per le scuole medie e superiori, le sedi staccate e/o associate hanno un proprio organico e codice meccanografico per cui, ai fini della mobilità, sono considerate autonome ed esprimibili quindi, l’assegnazione dei docenti deve avvenire sull’organico di diritto, confermato o meno su quello adeguato alla situazione di fatto ma mai considerare dette scuole come classi o plessi della sede centrale.
In merito alla certificazione, il Giudice osserva che la norma è chiara e stabilisce che l’esclusione dalla graduatoria per l’asserito possesso di precedenze, debba essere diligentemente certificata e prodotta entro i termini stabiliti. Il dirigente, quindi, avrebbe potuto e dovuto solo valutare la documentazione in suo possesso a quella data, in maniera improrogabile cioè quella di scadenza delle domande di trasferimento e che le graduatorie interne d’istituto andavano predisposte nei successivi 15 gg dalla predetta data di scadenza valutando i titoli posseduti entro e non oltre tale data.
Acclarata l’esistenza del diritto vantato dalla ricorrente, bisogna valutare l’avanzata e conseguente richiesta risarcitoria del danno subito per la “sottrazione” della cattedra a lei spettante che ha comportato, per la predetta, l’assegnazione di una sede più disagiata, lontana km 15,5 dalla sua abitazione con l’obbligo a viaggiare per recarsi a Scala Coeli, con i relativi rischi e con innegabili ripercussioni patrimoniali e non, liquidati, con la somma simbolica di 1.000,00 euro relativa ai disagi subiti durante l’espletamento del servizio nell’a.s. da parte della ricorrente. All’accoglimento della domanda consegue la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite che liquida in 1.500,00 euro più IVA e CAP.