Con sentenza n. 2955/2019 del 26.03.2019, il Tribunale di Roma Sezione Lavoro, accogliendo le argomentazioni dell’Avv. Nicolina Serpa, ha ordinato al Miur di assegnare definitivamente una docente presso un istituto scolastico ricompreso nell’ambito della provincia di residenza e su posto comune, per la classe di concorso richiesta in fase di assunzione.
Questi i fatti: la docente, partecipante al piano straordinario di assunzione di cui alla L. 107/2015, fase assunzionale B, veniva immessa in ruolo in una classe di concorso non richiesta, avendo indicato nella domanda di assunzione come prima preferenza il posto comune e non il sostegno.
Si censurava pertanto l’operato del Miur che aveva indebitamente favorito i docenti assunti in fase C rispetto a quelli (come lei) assunti in fase B, poiché, sebbene con minor punteggio, questi venivano assegnati sui c.d. posti di potenziamento su classe di concorso (e non su sostegno) nella provincia di residenza.
Si constatava inoltre dall’esame del bollettino dei movimenti e fin dal 2016 che più docenti, partecipanti alla stessa fase C della mobilità straordinaria, avevano ottenuto il trasferimento presso gli ambiti richiesti dalla ricorrente come prima preferenza, benché avessero minor punteggio e in assenza di titoli di preferenza.
Il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio di merito, accoglieva integralmente la domanda della docente, rigettando le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e tardività della domanda sollevate dal Miur, in quanto in materia la giurisdizione appartiene pacificamente al giudice ordinario trattandosi di controversia concernente la mobilità di un dipendente pubblico, con rapporto di lavoro ormai privatizzato, inoltre alla mobilità volontaria non si applicano le regole sulla decadenza imposte ai soli trasferimenti coatti da parte del lavoratore.
Venendo al merito della pronuncia, il Giudice del Lavoro ha riconosciuto che il sistema di reclutamento predisposto dal Miur ha illegittimamente privilegiato i docenti cui era stata fatta una proposta di assunzione in fase C in quanto, benché vantassero un punteggio inferiore e privi di titoli di preferenza, venivano assunti su posto comune e nella provincia di residenza richiesta dalla ricorrente.
Il Tribunale adito ha quindi concluso che “l’adozione e l’esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi” e, pertanto, in accoglimento della domanda proposta disponeva che: “Deve di conseguenza essere dichiarata la illegittimità della destinazione definitiva della ricorrente presso l’ambito Lazio, dovendo invece essere assegnata definitivamente presso l’ambito Calabria (Provincia di Cosenza). Al Miur deve pertanto essere ordinato di assegnare definitivamente la ricorrente presso un istituto scolastico ricompreso nel predetto ambito Calabria, su posto A043”.