Il Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, con la recente sentenza dell’8 novembre 2022, ha integralmente accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Naso & Partners, stabilendo la manifesta illegittimità della mancata attribuzione di 6 punti, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, nelle graduatorie A.T.A. di terza fascia.
In particolare, un aspirante A.T.A. che aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia, aveva tuttavia appreso che, per il servizio militare di leva prestato dal medesimo dopo il diploma superiore ma non in corso di un rapporto di lavoro con la P.A, gli erano stati riconosciuti in graduatoria soltanto 0,6 punti, in luogo dei 6 punti previsti se il servizio di leva fosse stato svolto durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.
All’esito dell’udienza dell’8 novembre 2022, il Tribunale di Ravenna ha pertanto integralmente accolto il ricorso con la seguente motivazione:
“Ai sensi dell’art. 485, 7° comma del D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. della scuola) “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e’ valido a tutti gli effetti”.
Ai sensi dell’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Ne consegue l’illegittimità (con conseguente disapplicazione) di ogni atto amministrativo in senso contrario, ossia teso a limitare la valenza di tale titolo esclusivamente al servizio prestato in corso di rapporto di P.I., con conseguente svalutazione per 9/10 del titolo relativo al servizio prestato prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche precario).
La valenza interpretativa di tali disposizioni incide ovviamente (ai sensi dell’art. 3, Cost.) in tutte le situazioni nelle quali viene in rilievo – in ambito di carriere e punteggi scolastici e, dunque, di procedure latamente concorsuali – il servizio di leva prestato e la valutazione dello stesso (“Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”: Cass. n. 5679/2020).
Ne consegue che, anche nel caso di specie (in cui la lesione della situazione giuridica del ricorrente proviene da norme non aventi forza di legge, bensì meramente ed al più regolamentare), il servizio di leva prestato non in corso di rapporto deve essere valutato allo stesso modo di quello prestato in corso di rapporto, ossia 6 punti”.
Tale recente pronuncia del Tribunale del Lavoro, secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia che hanno seguito il ricorso, conferma il pieno diritto all’attribuzione di sei punti nelle graduatorie A.T.A. di terza fascia per tutti coloro che hanno prestato il servizio militare dopo il conseguimento del diploma superiore e non in corso di un rapporto di lavoro con la P.A, così da poter essere destinatari – proprio in virtù di un più elevato punteggio attribuito in tali graduatorie – di una proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scolastica.