Finalmente si è conclusa positivamente una complicata vicenda che ha visto protagonista un Istituto comprensivo di Marsala (TP) e una docente disabile difesa dall’avv.ta Mariachiara Garacci.
La collega, soggetto invalido e anche disabile (art. 3, comma 3, l. n. 104/1992), era stata ingiustamente licenziata perché, a seguito del parere del medico competente durante l’emergenza Covid era stata originariamente considerata “NON IDONEO alla mansione specifica PERMANENTEMENTE. SOGGETTO FRAGILE: utilizzare i dispositivi di protezione individuale specifici per la mansione espletata (Mascherina FFP2) in considerazione dell’emergenza attuale da COVID-19 fino alla dichiarazione delle Autorità Competenti di cessata emergenza Covid-19. DA SOTTOPORRE A NUOVA VISITA MEDICA il 15/07/2021 (Periodicità annuale)”, ma poi – a seguito di una richiesta di visita medico collegiale inoltrata del Dirigente scolastico – la Commissione medica di Palermo e successivamente la Commissione Medica Interforze di seconda istanza del Ministero della Difesa la dichiaravano erroneamente “NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica (ex art. 55 octies Dlgs 165/2001)” sicché il Dirigente scolastico decretava – automaticamente – la sua dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente e assoluta ai sensi della Legge n. 274/91.
Pertanto la docente, che ha sempre svolto diligentemente la propria professione, nonostante il suo stato patologico, senza mai assentarsi da scuola, ricorreva al Tribunale di Marsala che ha pienamente accolto le ragioni dell’avv.ta Garacci riguardo:
- l’obbligo datoriale di repechage e di adibizione della lavoratrice a diverse mansioni;
- l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente la sua condizione psico-fisica con quello del datore, come sancito da diverse pronunce della Corte di Cassazione.
Conseguentemente, il Tribunale di Marsala (Sent. n. 515/2022) ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato la reintegra nel posto di lavoro e condannato l’amministrazione al pagamento di un risarcimento pari all’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e alle spese processuali.
Per altro, anche, il Consulente Tecnico, nominato a seguito di richiesta dell’avv. Garacci, ha affermato che la ricorrente “Se da un lato è innegabile che è affetta da gravi patologie, dall’altro lato è anche vero che dette patologie non hanno mai inciso sulla propria attività lavorativa” e ha poi evidenziato che “non sono condivisibili le conclusioni della commissione di verifica di Palermo basate su argomentazioni contraddittorie”, tanto che la docente per automaticità di procedura veniva sottoposta a visita di revisione per l’accertamento della sua idoneità alla guida con esito a lei favorevole.
Finalmente la giustizia ha fatto il suo corretto decorso e – insieme alla collega e all’avv. Garacci – ci riteniamo soddisfatti del risultato raggiunto: la disabilità non equivale ad inidoneità e chiunque ha il diritto di poter vivere la propria vita al pari degli altri nell’ambito lavorativo, sociale e nelle relazioni umane senza dover subire condotte discriminatorie.
Cobas Palermo