Il Tribunale di Genova Sezione Lavoro attribuisce il diritto alla carta del docente precisando che la fuoriuscita dal sistema delle supplenze scolastiche va valutata al momento della pronuncia del Giudice

Tribunale di Genova – Sentenza n. 249-2024

Il Tribunale del lavoro di Genova, con decisione del 23 febbraio 2024 ha confermato il diritto dei docenti precari alla attribuzione della carta del docente istituita dalla legge 107/2015.

Il Tribunale, aderendo all’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito, autorevolmente confermato dalla Suprema Corte con la ormai nota decisione del 27 ottobre 2023, n. 29961, ha ulteriormente precisato alcuni aspetti molto importanti.

In primo luogo, il Giudice ha chiarito che se un docente ha avuto a partire dall’inizio dell’anno scolastico di riferimento una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie, ciò non influisce sul diritto alla attribuzione del bonus qualora, poi, l’ultimo contratto abbia avuto comunque scadenza alla data del 30 giugno.

Il Tribunale, riprendendo quanto affermato dalla Corte di Cassazione sul punto, ha infatti chiarito che “..irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente” (Cfr. Trib. Genova, Lav., sent. 23 febbraio 2024, n. 249).

Viene altresì confermato il diritto alla corresponsione degli interessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, co,,a 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

Da ultimo, viene ribadito il significato che – ai fini della attribuzione della carta docente – deve essere attribuito alla nozione di cessazione dal servizio che, ai sensi del D.P.C.M. 28 novembre 2016, determina come noto la cessazione del diritto alla fruizione del bonus.

Il Tribunale di Genova, sempre tenendo conto di quanto affermato dalla Corte di legittimità, ha chiarito che -“… rispetto al personale precario, la nozione di ‘cessazione’ va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell’arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell’anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico” (Cfr. Trib. Genova, Lav., sent. 23 febbraio 2024, n. 249, cit.).

Secondo il Tribunale, l’interesse “bilaterale alla formazione” viene meno per i docenti di ruolo con la cessazione dal servizio (ad. es. per dimissioni, licenziamento, limiti di età, pensionamento ecc.), mentre per i docenti precari a cui il bonus non sia stato attribuito tempestivamente si “..impone di connettere l’effetto estintivo non all’ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico” (Cfr. Trib. Genova, Lav., sent. 23 febbraio 2024, n. 249, cit.).

Viene pertanto confermato quell’orientamento che stabilisce che per quanto riguarda i docenti precari, il fatto estintivo del diritto alla attribuzione della carta del docente in relazione ad una certa annualità, consegue alla cancellazione definitiva dalle graduatorie scolastiche, poiché “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l’inserimento nel sistema scolastico che giustifica l’esercizio del diritto all’adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l’annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all’adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. L’uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito” (Cfr. Trib. Genova, Lav., sent. 23 febbraio 2024, n. 249, cit.).

Segni, 7 marzo 2024                                                                                   Avv. Francesco Magnosi