Il Tribunale di Cosenza riconosce il diritto d’inamovibilità delle RSU del SAB e condanna il comportamento antisindacale dell’ATP di Cosenza.

Comunicato sindacale

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Prot. n. 3/12 rsu                                                                                                                                                 Lì, 03/12/2012

 

Alla Stampa e TV –Loro Sedi-

 

Oggetto: Il Tribunale di Cosenza riconosce il diritto d’inamovibilità delle RSU del SAB e  condanna il comportamento antisindacale dell’ATP di Cosenza.

 

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con propria ordinanza, accoglie il ricorso proposto dal sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari, dichiara l’antisindacalità dell’ATP di Cosenza convenuta, tenuta nei confronti della RSU del SAB prof. Annunziato Fusaro in materia di inamovibilità, per l’omessa previa richiesta di nulla osta dell’organizzazione sindacale al momento del trasferimento e ne ordina la cessazione, disponendo la rimozione degli effetti del disposto trasferimento .

Nel merito, il sindacato SAB, nelle ultime elezioni delle RSU marzo 2012, presentava proprie liste in quasi tutte le scuole della provincia, compreso l’IIS IPSIA-ITI di Acri dove risultava eletto il prof. Fusaro, assegnato dopo, dall’ATP di Cosenza, all’ITI di Corigliano Calabro.

Successivamente, nel rispetto del CCIR procedeva ad accreditare, anche c/o l’ATP di Cosenza, gli organi statutari del SAB, comprese le RSU elette, nonché i nominativi delle RSU che, a seguito delle operazioni di mobilità, non risultavano essere più in servizio nella scuola dove erano state elette al fine di predisporre atti di utilizzazione c/o le precedenti scuole.

La richiesta era sostenuta oltre che dalle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori, anche dalle numerose precedenti sentenze di merito, sui ricorsi del SAB contro l’ATP di Cosenza, soccombente nei vari Tribunali di Paola, Rossano e Castrovillari; ATP che, per alcuni ordini di scuole, è rimasta insensibile e quindi si è dovuto ricorrere nuovamente al Tribunale per il rispetto della legge.

Il Giudice osserva, anzitutto, in termini generali, come la tutela di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, ha ad oggetto la tutela delle associazioni sindacali contro tutte quelle condotte poste in essere dal datore di lavoro, tali da impedire o limitare l’esercizio delle libertà sindacali e che nel merito vi è violazione dell’art. 22 del citato Statuto il quale prevede che “il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti sindacali delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposta solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.

L’antisindacalità della condotta non può dirsi esclusa dalla previsione di cui all’art. 18 del CCNQ del 7/8/98, così come modificato dall’art. 5 del CCNQ del 24/9/2007, secondo la quale il trasferimento dei docenti scolastici in soprannumero, ancorché RSU, non necessita del preventivo nulla osta dell’O.S. di appartenenza.

Si osserva, infatti, come la previsione normativa, nella misura in cui la stessa, come detto, mira a tutelare la libertà dell’attività sindacale, non può essere derogata in peius da parte di una clausola contrattuale (cfr. art. 40 dello Statuto dei Lavoratori), la quale, sotto tale profilo, non può che ritenersi nulla, con conseguente sua disapplicazione; l’eventuale accettazione di tale clausola da parte dell’O.S. ricorrente, per come sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione convenuta, non vale, quindi, in ogni caso, a consentirne l’operatività in contrasto con la citata previsione normativa.

Alla luce di quanto esposto, va, pertanto, dichiarata l’antisindacalità della condotta dell’Amministrazione convenuta, per l’omessa previa richiesta di nulla osta dell’O.S. ricorrente al momento dell’adozione del provvedimento del 14/9/2012 con il quale si è provveduto al trasferimento del prof. Fusaro, eletto RSU per il SAB c/o l’IPSIA di Acri e va pertanto ordinato all’Amministrazione resistente di cessare la condotta ritenuta illegittima e di procedere alla rimozione degli effetti.

Il SAB non può che ritenersi soddisfatto di tale ennesima decisione di un Tribunale che sancisce il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, messo in discussione anche da quei sindacati confederali e non che hanno firmato l’accordo del 24/9/2007 contro i lavoratori della scuola, utilizzati solo per raccogliere voti r.s.u. per dopo farli valere nella spartizione degli esoneri e permessi sindacali, disinteressandosi della tutela di questi, una volta eletti e contestando anche le numerose decisioni dei Giudici in merito.

F.to Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB