Il Tribunale del Lavoro reintegra docente licenziato – gli effetti della sentenza efficaci solo per il ricorrente

Tribunale di Crotone – Decreto n. 7563-2024 del 30.09.2024

Il Tribunale del Lavoro di Crotone, con tempestivo e motivato decreto cautelare, inaudita altera parte, ha reintegrato un docente ingiustamente depennato dalle graduatorie sostegno e, poi, licenziato, sulla scorta di una arbitraria esecuzione di una precedente sentenza dello stesso Giudice, effettuata dall’ USR di Crotone.

Il prof. L.A., destinatario di cattedra a seguito delle operazioni sulla graduatoria GPS per l’A.S. 2022, categoria sostegno, aveva subito il ricorso di una docente che assumendo viziato il titolo del concorrente, nel 2024 otteneva una sentenza da parte del Giudice del Lavoro di Crotone, che disapplicava il predetto titolo in favore della ricorrente, ritenendolo carente di un requisito di ammissione al corso originario.
L’Ufficio Scolastico competente, in forza della sentenza, attribuiva una nuova cattedra alla ricorrente vittoriosa, ma pensava bene anche di licenziare in tronco il prof L.A. e depennarlo da tutte le graduatorie di sostegno condannandolo, di fatto, all’esclusione dal mondo lavorativo scolastico, poiché i tre anni di servizio di ruolo avevano irrimediabilmente depauperato il punteggio in GPS.

Lo stesso Giudice, prontamente interessato da un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinava l’immediato reintegro del prof L.A., chiarendo che la disapplicazione del titolo di sostegno oggetto della precedente sentenza riguardava esclusivamente la posizione della ricorrente e che il titolo rimaneva pienamente valido non essendo stato annullato da nessun giudice competente, ossia il TAR, trattandosi di atto amministrativo.

Avv. Rinaldo Sementa