Con Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09/03/2018, il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019.
Nell’indicare le precedenze, da far valere nei trasferimenti interprovinciali, il MIUR ancora una volta (così come ha sempre fatto nel passato), non ha previsto il riconoscimento della precedenza ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, per assistenza a genitore versante in handicap di particolare gravità.
Una docente, titolare nella provincia di Napoli, dovendo assistere la propria madre invalida al 100% e residente nella provincia di Caserta, ha chiesto nella domanda di mobilità di poter essere trasferita nel luogo di residenza della madre. La docente, quindi, tramite l’avvocato amministrativista Pasquale Marotta, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Lazio impugnando l’O.M. sulla mobilità per quanto essa non riconosce tale tipo di precedenza.
L’avv. Marotta con un ricorso ben articolato ha evidenziato come l’O.M. sulla mobilità confligge con l’art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992. Inoltre, lo stesso legale ha denunciato pure l’illogicità della scelta del MIUR di prevedere il suddetto beneficio e cioè il riconoscimento della precedenza per assistenza al genitore invalido solamente per la mobilità provinciale e per l’assegnazione provvisoria annuale e non anche per la mobilità interprovinciale.
Il Tar Lazio – Roma, con Ordinanza n. 3634/2018, emessa dalla Sezione Terza Bis, (composta da: PRESIDENTE Riccardo Savoia, dal CONSIGLIERE Alfonso Graziano, e da Raffaele Zuccillo PRIMO REFERENDARIO) ha accolto il ricorso ed ha sospeso l’O.M. sulla mobilità 2018/2019.
Tale decisione è importante anche perché afferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di impugnativa di Ordinanza sulla mobilità.