Di particolare interesse la ordinanza del Collegio della Terza bis del TAR Lazio n° 6040 del 3 novembre 2021 con cui , in accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma ha sospeso il decreto di esclusione della USR Lazio-Ambito Territoriale di Roma della ricorrente dalla prima fascia delle GPS , il decreto di revoca della proposta del contratto ai sensi dell’art. 59 co. 4 della L. n° 106/2021, dalla prima fascia delle GPS, nonché il decreto dell’I.T.I. “Faraday” di Roma di revoca del contratto del 01/09/2021.
La vicenda appare di particolare interesse poiché, nel caso di specie la AT di Roma illegittimamente e senza alcuna motivazione, ha prima escluso la ricorrente dalla graduatoria di prima fascia per la classe AB24, per poi revocare il contratto di immissione in ruolo , senza neanche prendere in considerazione la pronuncia n° 13864/2020 del Tar Lazio-Roma Sez. III BIS di accoglimento del ricorso patrocinato dallo Studio, che aveva riconosciuto la validità del titolo abilitante conseguito in Romania richiesto proprio per la classe di concorso AB24 oggetto di esclusione dalla graduatoria e di revoca del contratto.
Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che, il ricorso ad oggetto il diritto della ricorrente, alla immissione in ruolo sul posto individuato con proposta di assunzione e immissione in ruolo presso l’I.T.I. “ Faraday” di Roma, e/o su altri posti comuni delle secondarie e per la classe di concorso AB24, di cui all’art.59, co. 4, della Legge 23 luglio 2021, n. 106 , nonchè alla reintegrazione/ reinserimento, nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per le classi AB24 – At di Roma per l’anno Scolastico 2021/2022, di cui alla Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, ai fini del conferimento delle supplenze” presenta apprezzabili profili di fumus boni iuris atteso che il provvedimento di depennamento, oltre ad essere carente di motivazione, è altresì irragionevole alla luce della sentenza TAR Lazio n. 13684/2020 che ha accolto il ricorso avverso il decreto di diniego del riconoscimento del titolo conseguito in Romania”, accogliendo l’istanza cautelare e per l’effetto sospendendo i provvedimenti impugnati.