Di particolare interesse la sentenza del TAR Lazio sez III° BIS n°4111 del 10 marzo 2023, con cui il collegio, ha dichiarato la fondatezza del ricorso nel giudizio patrocinato dagli Avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma, con il quale la ricorrente chiedeva l’annullamento del D.M. n° 242 del 30 luglio 2021 di attuazione della procedura straordinaria prevista dall’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nella parte in cui, in palese violazione del principio della parità di trattamento, non chiarisce ai fini delle immissioni in ruolo che la riserva si applichi indistintamente non solo a coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di cui al DM n°51/2021 ma anche a chi risulta già inserito, sempre con riserva in prima fascia delle GPS di cui alla OM n°60/2020 e ulteriori atti indicati in ricorso.
Rileva il Collegio della Sez.III a Bis nella sentenza che:- l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante la disciplina per le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, prevede testualmente all’art. 7, comma 4 lett. e) che “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;”
– il successivo Decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021, adottato in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 2020, ha disciplinato l’istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto di cui alla ridetta ordinanza, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all’atto della quale cessano di espletare ogni effetto;
– l’art. 1 del richiamato D.M. 51 del 2021 ha testualmente previsto che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 (termine poi esteso al 31 luglio). Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione.
La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”
– infine l’art. 7 del ridetto D.M. rinvia all’O.M. n. 60 del 2020 e al D.D. 21 luglio 2020, n. 858 per tutto quanto non previsto;
La questione che viene in rilievo nel presente giudizio è comune a molti altri giudizi pendenti e riguarda la condizione di coloro che, avendo conseguito all’estero l’abilitazione per l’insegnamento ed avendo presentato nei termini previsti per la partecipazione alla procedura la relativa domanda per il riconoscimento del titolo ai sensi del D.lgs. 206 del 2007, hanno chiesto l’iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS.
L’Amministrazione ministeriale ha infatti inteso limitare l’applicazione della previsione di cui alla richiamata lett. e), comma 4 dell’art. 7 della Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 esclusivamente agli aspiranti all’iscrizione nelle GPS e non a coloro che avessero maturato tale condizione alllorchè sono state rese possibili le iscrizioni negli elenchi aggiuntivi di cui al successivo D.M. 51 del 2021, ritenendo che, in quest’ultimo caso, dovesse essere intervenuto già il decreto di riconoscimento del titolo estero ai sensi D.lgs. 206 del 2007 e che non fosse sufficiente ai fini dell’iscrizione, sia pure con riserva, la presentazione della mera domanda di riconoscimento.
Ritiene il Collegio che siffatta interpretazione restrittiva dell’Amministrazione appaia illegittima per contrasto con quanto previsto con la richiamata disposizione (art. 7, co.1 lett. e) di cui all’O.M. 60 del 2020 di cui il successivo D.M. appare meramente attuativo (art. 10).
I c.d “elenchi aggiuntivi” delle GPS difatti in base alla stessa disciplina ministeriale e, prima ancora, alla previsione normativa di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si configurano come un aggiornamento delle presupposte graduatorie consentendo un ampliamento della platea dei docenti cui poter assegnare per l’anno scolastico 2021-2022 le supplenze con contratto a tempo determinato, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari per accedere alle graduatorie.
La stessa previsione normativa da ultimo richiamata non distingue i requisiti necessari ai fini della iscrizione nelle GPS da quelli utili per l’iscrizione nei corrispondenti elenchi aggiunti e prevede per entrambi che vi possa essere l’iscrizione, “anche con riserva di accertamento del titolo, (di) coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.”
Ne consegue che, avendo l’Amministrazione con la precedente O.M. n. 60 del 2020 consentito l’iscrizione con riserva nelle GPS di coloro che, abilitati all’estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento del titolo estero in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità doveva ritenersi estesa anche per l’iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, stante peraltro la clausola di rinvio di cui all’art. 7 del ridetto D.M. all’O.M. n. 60 del 2020 per tutto quanto ivi non disciplinato.
Ciò posto il ricorso deve trovare pieno accoglimento per quanto attiene all’esclusione della iscrizione con riserva della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.