Di particolare rilevanza la sentenza n°10174 del 18 luglio 2022 del TAR Lazio-Sez. III BIS che accoglie in via definitiva il ricorso di numerosi docenti, patrocinati dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Istruzione e Ricerca Scientifica presso l’ Università ISFOA e dall’Avv. Pietro Valentini, esclusi illegittimamente dagli elenchi aggiuntivi di più ambiti Territoriali ed USR di cui al DM n°51/2021 , attuazione della OM n°60/2020 istitutiva delle c.d. GPS, confermando la ammissibilità del ricorso collettivo proposto avverso decreti diversi di esclusione da elenchi aggiuntivi alle c.d. GPS, emanati da più ambiti territoriali , conformandosi alla ordinanza n°254/2021 della VI Sezione del Consiglio di Stato.
Nel caso di specie, con ricorso collettivo i ricorrenti lamentavano infatti l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi relativi alle graduatorie provinciali per le supplenze, disposta sulla scorta del fatto che gli stessi non avrebbero conseguito, alla data del 31 luglio 2021, il riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita all’estero, come prescritto dal d.m. n. 51/2021, allegando di aver conseguito l’abilitazione di docente di cui sopra precedentemente a tale scadenza, avendo provveduto, entro la stessa data, ad inoltrare apposita domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero. Ciò, alla luce di quanto disposto dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020,
Per tale motivi la difesa aveva chiesto nel merito, di annullare tutti i provvedimenti impugnati, previo accertamento della illegittimità degli atti di esclusione per palese violazione alle disposizioni di legge ( art 59 co.4 della L.n°106/2021) contenute nei motivi di gravame ,e ed in contrasto con il principio dell’accesso parziale di derivazione comunitaria, ed ACCERTARE, il diritto dei ricorrenti all’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l’Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell’art. 7, co. 4, lettera e/ dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l’inserimento del titolo abilitante all’insegnamento per classe di concorso e della specializzazione sul sostegno conseguiti sia in Romania, che in Spagna, in corso di riconoscimento;
inoltre, la difesa dei ricorrenti aveva chiesto di disporre l’ammissione di tutti i ricorrenti negli elenchi aggiuntivi di cui all’art.10 della O.M. n°60/2020 e art.1 co.1 e art.2 co1 del DM n°51/2021, e nell’ambito della USR/USP prescelte ed indicate nelle domanda di inserimento ,in possesso del conseguimento del titolo in Romania e in Spagna, sia con riferimento al sostegno che alle abilitazioni all’insegnamento.
Il TAR Lazio sez III Bis ha accolto il ricorso con la seguente motivazione
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei termini e nei limiti di cui in motivazione, come da giurisprudenza costante della Sezione cui occorre dare continuità:
La questione che viene in rilievo nel presente giudizio riguarda la condizione di coloro che, avendo conseguito all’estero l’abilitazione per l’insegnamento ed avendo presentato nei termini previsti per la partecipazione alla procedura la relativa domanda per il riconoscimento del titolo ai sensi del D.lgs. 206 del 2007, hanno chiesto l’iscrizione con riserva degli elenchi aggiuntivi delle GPS.
L’Amministrazione ministeriale ha infatti inteso limitare l’applicazione della previsione di cui alla richiamata lett. e), comma 4, dell’art. 7 della ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, esclusivamente agli aspiranti ad essere iscritti nelle GPS originarie e non anche a coloro che avessero successivamente maturato tale condizione al fine di potersi iscrivere negli elenchi aggiuntivi di cui al successivo d.m. 51/2021, ritenendo che, in quest’ultimo caso, alla scadenza fissata del 31 luglio 2021, dovesse essere già intervenuto il decreto di riconoscimento del titolo estero ai sensi D.lgs. 206 del 2007, non essendo sufficiente ai fini dell’iscrizione, sia pure con riserva, la sola presentazione della domanda di riconoscimento al Ministero competente.
Ritiene il Collegio che siffatta interpretazione restrittiva dell’Amministrazione appaia illegittima per contrasto con quanto previsto con la richiamata disposizione (art. 7, co.1 lett. e) di cui all’O.M. 60 del 2020, della quale il successivo d.m. 51/2021 risulta essere meramente attuativo (art. 10).
I c.d “elenchi aggiuntivi” delle GPS, infatti, in base alla stessa disciplina ministeriale e, prima ancora, alla previsione normativa di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si configurano come un aggiornamento delle presupposte graduatorie provinciali, consentendo un ampliamento della platea dei docenti cui poter assegnare per l’a. s.2021-2022 le supplenze con contratto a tempo determinato, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari per accedere alle stesse.
La previsione normativa da ultimo richiamata non distingue i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nelle GPS da quelli utili per l’iscrizione nei corrispondenti elenchi aggiuntivi, dovendosi intendere che, per entrambi, possa essere consentita l’iscrizione, “anche con riserva di accertamento del titolo, (di) coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.”.
Ne consegue che, avendo l’Amministrazione con la precedente O.M. n. 60 del 2020 consentito l’iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all’estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non possa se non essere estesa anche ai fini dell’iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, stante peraltro la clausola di rinvio di cui all’art. 7 dell’anzidetto decreto ministeriale all’o.m. n. 60 del 2020 per tutto quanto ivi non disciplinato.
Il ricorso deve dunque trovare accoglimento per quanto attiene all’esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle GPS in cui hanno chiesto di essere inseriti con riserva, non essendo controverso il fatto che gli stessi abbiano effettivamente presentato, nei termini anzidetti, la domanda di riconoscimento del relativo titolo di abilitazione conseguito all’estero.
Tale pronuncia, peraltro appare di particolare interesse poiché il Collegio, nel caso di specie accoglie la tesi dell’Avv. Maurizio Danza- della sussistenza del cumulo oggettivo, anche tra più domande di docenti inseriti in diversi elenchi aggiuntivi, poiché del tutto identiche, e dell’assenza del conflitto di interessi , dando luogo ad un nuovo orientamento giurisprudenziale in materia; tale tesi infatti era stata accolta a seguito di appello cautelare al Consiglio di Stato avverso la prima ordinanza del TAR Lazio di diniego della sospensiva , con ordinanza n°254/2021; a tal proposito L’Avv. Maurizio Danza innanzi al Consiglio di Stato, aveva altresì fatto rilevare , come gli atti gravati fossero del tutto identici ed emanati sulla base dell’art.2 co.1 del D.M. n°51/2021 , atto presupposto di cui si era chiesto in via principale l’annullamento.