Di particolare importanza la ordinanza del TAR Calabria n°253/2020 di poco fa, con cui il Collegio ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, a favore di abilitati all’insegnamento in Romania. In particolare il ricorso era stato presentato per l’annullamento previa sospensiva dell’art. 3 del decreto n° 6799 del 27 agosto 2020, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-AT di Reggio Calabria, nella parte in cui dispone con allegato elenco, l’accantonamento dei posti dei ricorrenti; e per la declaratoria, in via cautelare del diritto dei ricorrenti ad ottenere l’immissione in ruolo in luogo dell’accantonamento disposto dal decreto n°6799 della AT di Reggio Calabria.
Il collegio del TAR Calabria sottolineando che “ Rilevato che i ricorrenti: – nelle more del riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, sono stati ammessi con riserva alla procedura concorsuale indetta con d.d.g. n. 85/2018 ed hanno partecipato alla stessa con esito positivo; – sono stati, altresì, inseriti, sempre con riserva, nelle rispettive graduatorie in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali con i quali sono stati annullati (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 4825/2020) o sospesi (Tar Lazio, Roma, sez. III bis, ord. caut. n. 3887/2020, Consiglio di Stato, sez. IV, ord. caut. n. 5262/2020) i provvedimenti di diniego del riconoscimento del suddetto titolo abilitante; – sono stati, inoltre, destinatari della proposta di assunzione a seguito della quale hanno espresso la loro preferenza per la scelta della sede di destinazione; – con il provvedimento oggetto di gravame, tuttavia, sono stati inseriti in una apposita graduatoria dei posti accantonati in attesa del giudicato”, ha concluso accogliendo la tesi dell’Avv. Maurizio Danza motivando nell’ordinanza che “Ritenuto che le censure sollevate avverso il suddetto provvedimento, nella parte in cui dispone l’accantonamento dei posti in luogo della immissione in ruolo con riserva dei ricorrenti, appaiono prima facie fondati, dovendo condividersi l’orientamento secondo il quale l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la “carriera” del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta della decisione di inserire i ricorrenti in una apposita graduatoria (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 10839/2020 che richiama in motivazione TAR Lazio, Roma sez. III bis, sentenza n. 3400/2019);
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere accolta e che, per l’effetto, debba disporsi la sospensione del provvedimento impugnato e la conseguente immissione in ruolo con riserva dei ricorrenti fatta salva per l’amministrazione la necessità di stipulare sotto condizione risolutiva il contratto di lavoro dei docenti, per il caso in cui la ripetuta riserva dovesse essere sciolta negativamente; Ritenuto che ai suddetti adempimenti il Ministero resistente dovrà provvedere entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza.