Il diritto all’assistenza del genitore con disabilità grave è prioritario senza differenze geografiche o di categoria. Il Giudice del Lavoro di Patti trova la quadra fra i diversi orientamenti giurisprudenziali e ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di disapplicare la contrattazione di mobilità per le operazioni dell’anno scolastico 2023/24.
PATTI – Il Giudice del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso presentato da un insegnante della scuola primaria contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per la mancata concessione della “precedenza” nelle procedure di mobilità riconosciuta per legge ai lavoratori che assistono (secondo la Legge 104 del ’92) un familiare con disabilità grave. Una questione che riguarda tanti insegnanti siciliani costretti a lavorare a centinaia di chilometri di distanza pur di lavorare e accumulare punteggio in graduatoria.
In questo caso particolare il docente, nel tentativo di trasferirsi dalla provincia di Milano a quella di Messina dove risiedono i genitori, entrambi molto malati, si era visto negare a priori la possibilità, consentita ad altri insegnanti residenti nella medesima provincia dei genitori da assistere, di vedere gestita dall’algoritmo la domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2023/2024 con precedenza di legge, in quanto la piattaforma “Istanze OnLine” del MIM non consente di segnare nel modulo telematico un requisito come il suo, cioè il diritto al trasferimento prioritario per potere assistere il padre.
Per l’anno scolastico in corso l’insegnante è riuscito ad ottenere l’assegnazione provvisoria in una scuola della provincia di Messina, fino al prossimo 31 agosto, senza alcuna certezza del rinnovo per la prossima stagione scolastica. Non potendosi permettere di viaggiare periodicamente tra Milano e Messina, né di assumere badanti e/o infermieri per l’assistenza dei genitori, il maestro ha presentato ricorso contro il mancato riconoscimento della precedenza nelle operazioni di mobilità, i cui esiti saranno pubblicati il prossimo 24 maggio.
Il nodo principale della questione, che si presenta annualmente nelle procedure di mobilità scolastica, riguarda il trasferimento da provincia a provincia dei docenti che devono prestare assistenza ai genitori con handicap grave (art. 3 comma 3 L.104/92), in quanto la contrattazione nazionale 2022/25 riconosce ed applica il beneficio dello spostamento prioritario solo per i movimenti all’interno di uno stesso Comune o di una stessa provincia.
Di qui il ricorso presentato al Giudice del Lavoro di Patti dall’insegnante siciliano.
Il Tribunale di Patti, accertata la gravità della situazione, con un provvedimento “inaudita altera parte”, cioè senza attendere l’esito dell’udienza di comparizione delle parti, gli ha dato ragione mettendo un punto al contrasto giurisprudenziale tra l’orientamento della Cassazione, secondo cui la limitazione al riconoscimento della precedenza di legge per i soli figli che chiedono di trasferirsi tra province diverse per assistere genitori con handicap grave può essere soddisfatta anno per anno con le procedure di assegnazione provvisoria, e quello del Consiglio di Stato in base a quale non si possono creare categorie di disabili gravi meritevoli di assistenza per il solo fatto che i figli che la devono prestare lavorano fuori provincia, in quanto il bilanciamento di interessi tra Pubblica Amministrazione e assistenza deve considerare la tutela della salute.
“Il Tribunale di Patti è andato oltre – ha spiegato l’avvocato Massimiliano Fabio del foro di Patti che assiste l’insegnante – perché ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di disapplicare la contrattazione di mobilità e di processare la domanda di trasferimento tra province diverse con il riconoscimento della precedenza di legge in tutte le fasi di mobilità, quindi senza alcun assoggettamento a categorie o collocamenti geografici dei docenti, riportando tutto nel dettato normativo della L.104/92, in quanto la mobilità interprovinciale per il personale dipendente della pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione e, dunque, non può essere subordinata a criteri di graduazione basati su differenze non razionalmente giustificabili”.
Il ricorso incardinato davanti al Tribunale di Patti proseguirà per la conferma, modifica o revoca del provvedimento inaudita altera parte, ma nel frattempo l’algoritmo di mobilità del MIM dovrà essere reimpostato secondo quanto ordinato dal giudice del lavoro che ha salvaguardato il diritto del docente messinese al trasferimento prioritario, necessario per garantire l’assistenza al padre gravemente malato.
Alessandra Bonaccorsi