Consiglio di Stato – Ordinanza del 26.11.21
Il servizio prestato nell’ambito del progetto “Diritti a scuola” è PER LEGGE equiparabile al servizio curriculare di insegnamento. Tanto sia ai fini della partecipazione al concorso straordinario sia ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli indetti periodicamente del Ministero dell’Istruzione (ci si riferisce all’aggiornamento/inserimento nelle GAE di cui alla L. 124/99 e al DM 374/19, e nelle GPS formate ex OM 60/20).
Il riconoscimento di tale tipologia di servizi ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali trova la sua fonte normativa direttamente nell’Art. 1 co 6 del DL 126/19, convertito con L.159/19. Questa disposizione legislativa è stata introdotta proprio con l’intento di garantire piena equiparazione tra il servizio prestato con il progetto “Diritti a Scuola” ed il servizio di insegnamento normalmente prestato dai docenti curriculari.
Di recente anche il Consiglio di Stato, con Ordinanza del 26/11/2021 (in commento) ha ritenuto opportuno riformare la decisione del TAR Puglia che aveva negato l’utilità dei predetti servizi ai fini della partecipazione al concorso Straordinario di cui dal DM 510/20 Allegato B, come integrato e modificato dal DD n. 783 dell’8/7/2020.