(Dal Comunicato stampa Anief del 16 dicembre 2012)
Il servizio militare prestato non in costanza di nomina deve sempre essere valutato nelle graduatorie a esaurimento; diversamente si metterebbe in atto una “sostanziale discriminazione” nei confronti di chi ha assolto il proprio dovere nei confronti della nazione.
Il Giudice del Lavoro di Lucera (FG), considerata “La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D.Lvo 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, ed il rango primario della norma che non si presta dunque ad essere derogata dalle norme di rango secondario”, ha accolto pienamente il ricorso, deducendo che “il servizio prestato debba essere valutato non solo agli effetti della carriera, una volta che il docente sia immesso in ruolo, ma anche nelle graduatorie composte proprio ai fini della immissione in ruolo”.
Il Giudice ha individuato nel comportamento del MIUR – che ancora si ostina a negare il punteggio relativo al periodo del servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di nomina ma in possesso del titolo valido all’accesso all’insegnamento – una sostanziale disparità di trattamento che è stata ritenuta “realmente ingiustificabile”.