Un docente, laureato in Filosofia con titolo conseguito il 19/11/2003, espletava il servizio militare quale obiettore di coscienza dal 30/07/2004 al 29/05/2005, inserito nella 2° fascia per l’insegnamento nella classe di concorso A019 Storia e Filosofia proponeva domanda per il biennio 2020/2021-2021/2022 di inserimento nella graduatoria provinciale per supplenze (GPS) predisposta ai sensi D.M. n. 60/2020 emesso in forza della L. n. 42/2020.
Tra i titoli di servizio inseriva il servizio civile svolto nel 2004/2005.
All’esito della pubblicazione della graduatoria, il docente verificava la mancata attribuzione di punti 12 per il servizio civile prestato.
Di qui il ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Pesaro.
A sostegno della domanda cautelare per il riconoscimento della valutabilità del servizio civile sostitutivo quale titolo di servizio, veniva invocato oltre il precetto costituzionale in base al quale l’adempimento del servizio militare o assimilato non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino (art. 52 Cost.):
- 485, c. 7 del d. lgs. 487/1994, ai sensi del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
- 2050 del d. lgs. n. 66/2010, in base al quale “1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutabili nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2.Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro. 3.Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione del personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce e categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Su tali basi si censurava l’art. 15 dell’ordinanza n. 60 laddove stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina.
L’adito Giudice, accogliendo la domanda cautelare così ha statuito:
“accoglie il ricorso e per l’effetto disapplica l’art.15 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, nella parte in cui dispone che il servizio militare di leva, sostituivo o civile sono valutabili purché prestati in costanza di nomina; dispone che l’amministrazione resistente nel procedere all’aggiornamento della graduatoria GPS per il triennio 2020/2022, attribuisca al ricorrente n. 12 punti spettanti per il servizio militare di leva, nella classe di docenza A019 (Filosofia e Storia e II Fascia di Istituto)”. (Ordinanza del 07/10/2020 RG n. 587/2020)
Dunque, il servizio militare o civile sostitutivo, espletato successivamente al conseguimento della laurea, è valutabile ancorché prestato non in costanza di nomina.
Sul punto non risultano provvedimenti di merito specifici e, quindi, la questione trattata presenta indubbi profili di novità.
Avv. Gabriele Belfatto