Di Lorenzo Maratea, Avvocato
Per effetto dell’emergenza Covid-19 e della conseguente sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (v. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020), l’«apprendimento a distanza» è stato elevato ad unico, effettivo strumento per garantire il diritto allo studio (art. 34 Cost.). Non è casuale che in dottrina si parli della didattica a distanza come di un “antidoto” contro la paralisi della formazione dei più giovani (Esposito, D’Onofrio, 2020) eppure il ritardo italiano nell’adeguamento tecnologico della scuola pubblica (tema cardinale nell’impianto generale della legge 13 luglio 2015 n. 107, cosiddetta “Buona Scuola”) fa sì che dal punto di vista operativo il ricorso alla didattica a distanza sconti, ora che è chiamato alla battaglia, significativi punti deboli (Bruno, 2020). Il primo, inutile nasconderlo, riguarda la scarsa propensione di larga parte del corpo docente italiano (specie la componente “âgée”) all’adozione di uno strumentario nuovo e diverso rispetto a quello classico, tradizionalmente avvinto alla logica della lezione “frontale” e “in presenza”, eppure i problemi non si esauriscono con il tema del divorzio culturale ed ideologico fra parte degli insegnanti e tecnologia, ma investe anche piani altri e fra questi l’assenza di garanzie circa il fatto che il “popolo” degli studenti abbia strumenti adeguati a seguire la lezione a distanza. Penuria di PC, connessioni inadeguate sono ipotesi tutt’altro che infrequenti, specie nelle aree economicamente più penalizzate del Paese.
Vi sono, dunque, problemi enormi e spinosi sui quali l’azione amministrativa, in linea con quanto previsto nel d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (v., in specie, art. 120 – Piattaforme per la didattica a distanza) sarà chiamata a intervenire non solo nel breve periodo (effettiva fruizione di agevolazioni all’acquisto di personal computer e strumenti tecnici per la connessione, come router et cetera) ma anche in una logica di medio e lungo (adeguata formazione dei docenti in ambito tecnologico). In questo quadro, per molti versi sconfortante, emerge, defilato, ma significativo, un altro tema, meno rilevante dei primi, eppure centrale, perché collocato esattamente al centro di una dialettica (quella genitori-insegnanti) divenuta, specie negli ultimi anni, conflittuale, basti considerare i numeri della giustizia amministrativa che restituiscono un quadro di tipo “bellico” nei rapporti fra chi insegna e chi, dietro le quinte, segue le sorti scolastiche dei propri figli (v. Carlini, 2011). Il tema cui ci si riferisce è quello del controllo potenziale ed in tempo reale dei genitori sulle video-lezioni seguite dai figli. Si tratta di un tema nuovo, come nuova è la situazione della convivenza forzata genitori-figli in orario diurno, ma, per molti versi, si tratta anche di un problema “vecchio” tenuto conto che presenta ampi tratti di analogia con le questioni già affrontate dal Garante dell’uso dello smartphone in classe (v., in tema, Portelli, 2014) e della registrazione video della lezione. Come noto, in ordine ai temi ora descritti, la soluzione pratica raggiunta dal Garante (v. FAQ, Scuola e Privacy, 2019) è, sì, nella direzione di un’apertura verso lo smartphone e lo strumento della registrazione, ma non elide del tutto la possibilità che la scuola – in esercizio della sua autonomia – possa introdurre a su volta “disposizioni” in grado di limitare fortemente le possibilità di uso dello smartphone (v. Mambrini, 2020). In più, in relazione al tema della registrazione è previsto, come condizione di liceità, che essa avvenga nel perseguimento di “scopi personali” dello studente. Deve, insomma, agevolarlo nell’apprendimento.
In questo quadro, si colloca il tema, reso attuale dall’emergenza Covid-19, del rischio di controllo “occulto” dei genitori sulle video-lezioni seguite dai figli.
Il tema non è stato affrontato ex professo dal Garante, ma il punto di partenza non può che essere il Provvedimento del 26 marzo 2020 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha affrontato, in punto privacy, la questione della “didattica a distanza” fornendo “prime indicazioni” (v. Scuola, e-learning e privacy in Blog.ilgiornale.it). Si tratta di un corredo di regole che investono, direttamente e prima di ogni altro aspetto, il tema della selezione e dei compiti dei fornitori di piattaforme o servizi on line, ma, a parte un richiamo finale alla “libertà di insegnamento” di cui all’art. 33 Cost. e l’immancabile cenno all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (ergo, al controllo dell’insegnante come dipendente), il provvedimento naviga “alla larga” sia dal possibile condizionamento sul lavoro dell’insegnante derivante dal controllo potenziale (visivo e uditivo) dei genitori, sia dal modo concreto in cui deve funzionare l’e-learning e l’aula virtuale che da “fortino inespugnabile” qual era l’aula scolastica ante-Covid-19, finisce ora per essere esposta all’udito ed alla vista (talora indiscreti) dei genitori degli studenti.
Non si tratta di negare la consistenza giuridica dell’interesse dei genitori e men che mai il loro ruolo (particolarmente rilevante, per esempio, nel supportare la scuola dell’infanzia in questa delicata fase) ma solo di riconoscere che l’eccezionalità della situazione determinata dall’epidemia non è motivo sufficiente per stravolgere la logica esclusivistica del rapporto fra il docente, da una parte, e la classe, dall’altra.
In altri termini, risulta assurdo che un luogo (l’aula) cui lo stesso dirigente scolastico può accedere secondo regole prestabilite e per finalità fissate dalla legge (v. d.m. 27 ottobre 2015 n. 850 sul periodo di formazione e prova del personale docente), possa ora divenire aperto a intrusioni dall’esterno e nel perseguimento di finalità non necessariamente “personali” dello studente, ossia associabili al suo apprendimento.
Certo, il tema risulta, allo stato, schiacciato da interessi di ben altra caratura (il diritto allo studio, su tutti), ma è indubbio che sia comunque lì, silente, e farà sentire il suo rilievo quando l’anno scolastico finirà e, comunque sia, si chiuderà con una valutazione (v. sul tema d.l. 8 aprile 2020 n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” nonché nota prot. n. 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”).
La scuola pubblica è chiamata a ragionare sia sull’evoluzione tecnologica immaginando un Plan Ceibal (sul tema, v. Delgue, 2014) che possa condurre alla diffusione di massa della tecnologia fra i giovani ed i giovanissimi, ma anche su modalità operative tali da garantire l’amministrazione contro il rischio che un uso non corretto delle tecnologie possa tradursi in contestazioni sia da parte degli studenti per il tramite dei genitori in ordine alle valutazioni che seguiranno a questa fase pionieristica di didattica a distanza, sia degli stessi docenti nel quadro del rapporto di lavoro e delle garanzie che lo circondano. Ne va del buon andamento della funzione pubblica, ma non è neppure trascurabile l’impatto finanziario del contenzioso scolastico che anno dopo anno erode risorse.
Rispetto al tema qui in esame, è evidente che, allo stato attuale, non vi è presidio alcuno contro il rischio che l’aula virtuale non solo apra le sue porte a destinatari “non naturali” (non mancano cronache di “genitori spioni” abilmente nascosti alle spalle dei figli, v. Ficara, 2020), ma che tali destinatari possano fare uso dei materiali video ed audio a loro disposizione ottenendo strumenti insperati per il caso di contestazioni all’operato dei docenti in sede giudiziaria.
Una buona e molto modesta soluzione potrebbe essere quella di introdurre un generale divieto di registrazione della lezione e l’obbligo di cuffia a carico degli studenti che, da un lato, garantirebbe senza alcuna limitazione il diritto allo studio e, dall’altro, lascerebbe soddisfatta la sola curiosità visiva dei genitori. Non è tanto, ma non è neppure poco. Se il richiamo all’autonomia scolastica ha un senso, è giusto che anche su questo versante, qualche limitazione venga introdotta.
BIBLIOGRAFIA
E. Bruno, La tecnologia c’è ma la formazione è ancora in ritardo in Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2020.
V. Capuzza, E. Picozza, N. Spirito, La buona scuola: introduzione alla riforma dell’istruzione italiana, 2016, Torino, Giappichelli.
R. Carlini, Prof ti porto in Tribunale in L’Espresso [online], 27 maggio 2011.
J.R. Delgue, Lavoro e nuove tecnologie. I rapporti di lavoro nell’era digitale in Diritto delle Relazioni Industriali, fasc. 4, 2014.
P. Esposito, M.L. D’Onofrio, Diritti compressi dal Covid-19. La scuola italiana individua un antidoto in DirittoScolastico.it [online], 2020.
L. Ficara, Genitori che spiano le lezioni a distanza dei prof, non è ammissibile in Tecnicadellascuola.it [online], 1 aprile 2020.
M. Mambrini, Audioregistrare la lezione del proprio docente: possibilità e limiti, tra protezione del diritto d’autore e tutela della privacy, 24 febbraio 2020 in Filodiritto [online] 24 febbraio 2020.
F. Portelli, La lezione si può registrare, ma sul web solo con autorizzazione in Scuola24 [online] 29 ottobre 2014.