Il percorso giuridico per una corretta gestione delle verifiche scritte nella scuola secondaria di secondo grado

Il momento della valutazione è di fondamentale importanza nella vita scolastica. Di seguito la principale normativa di riferimento in relazione al momento valutativo e alle prove, che sostanziano l’attività valutativa.

R.D. n. 653/1924

Art. 79 Il voto di profitto nei primi tre bimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti. Nell’ultimo bimestre il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A. I voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il bimestre. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

DPR 275/1999. Art. 4, comma 4.

4. Nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell’articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Art. 2, comma 4

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare le proprie inclinazioni positive e i propri punti di debolezza, per migliorare il proprio rendimento

 

DPR n. 122/2009. Art. 2, commi 2-5.

2. La valutazione e’ espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche’ dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalita’ anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialita’ e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 5. Il collegio dei docenti definisce modalita’ e criteri per assicurare omogeneita’, equita’ e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta’ di insegnamento. Detti criteri e modalita’ fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa.

 

Nota MIUR n. 3320/2010.

Gli insegnamenti a una sola prova sono valutati con un solo voto anche negli scrutini periodici. Laddove nel vecchio ordinamento i percorsi ordinamentali siano affiancati da percorsi sperimentali, ai fini della individuazione degli insegnamenti a una o più prove si farà riferimento ai percorsi ordinamentali. In caso di mancanza di percorsi ordinamentali cui fare riferimento, le istituzioni scolastiche si atterranno alle indicazioni contenute nei decreti relativi ai progetti di più ampia diffusione nazionale assisti dal Ministero (per esempio, agli indirizzi “Brocca”). Ove gli insegnamenti previsti nei percorsi del nuovo ordinamento non appaiano immediatamente riconducili a quelli attivati nei percorsi del previgente ordinamento, le istituzioni scolastiche assumeranno le opportune decisioni in materia di individuazione degli insegnamenti a una o più prove, ovviamente sulla base di una conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali, delle Linee guida a norma dell’articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 – Istituti tecnici) e delle Linee guida a norma dell’articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 – Istituti professionali) nonché dei risultati di apprendimento relativi ai singoli percorsi liceali, tecnici e professionali. In effetti, i sopra citati documenti appaiono sufficientemente articolati in rapporto all’esigenza di stabilire se specifici insegnamenti richiedano o meno, negli scrutini periodici, l’assegnazione di uno o più voti correlati ad una o più prove (scritte, orali, pratiche, grafiche o altro). A tale proposito, è comunque opportuno che, in apposite conferenze di servizio convocate dai competenti direttori degli Uffici scolastici regionali, i dirigenti scolastici esaminino le problematiche emergenti e formulino convergenti proposte di soluzione da sottoporre ai collegi dei docenti

 

C.M. MIUR n. 94/2011.

Pertanto con le tabelle allegate sono state individuate, in accordo con la Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore, le tipologie di prove e le corrispondenti modalità di espressione del voto in sede di scrutini intermedi, relative a ciascun insegnamento dei primi due anni dei percorsi di istruzione secondaria di II grado.
E’ evidente che la previsione di più voti è contemplata per le discipline nelle quali la produzione scritta, pratica o grafica sia irrinunciabile, anche alla luce delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali e delle distinte Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.
Va, comunque, sottolineato che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione.
Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.
Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.
Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.
Nel caso in cui le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/10), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/10) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari, le relative modalità di valutazione e di espressione del voto in sede di scrutinio intermedio sono demandate alle singole istituzioni scolastiche.

Limitatamente ai licei, in caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.P.R. 89/10, il voto va espresso con le stesse modalità previste per l’insegnamento obbligatorio.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di esplicitare, nei rispettivi piani dell’offerta formativa, le tipologie delle verifiche adottate, al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento.

Saranno così valorizzate, anche in materia di valutazione, le attività progettuali e innovative realizzate dai licei in coerenza con le citate Indicazioni Nazionali, nonché le esperienze di organizzazione metodologico-didattica e di ricerca (didattica modulare e laboratoriale, personalizzazione dei percorsi, utilizzazione di metodologie e strumenti didattici innovativi, aree di progetto, ecc.) che gli istituti tecnici e professionali realizzano in attuazione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento per il primo biennio.

 

CM MIUR n. 89/2012

Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione.

La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.

Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento.

Quest’esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo scrutinio intermedio, della modalità di valutazione attraverso un voto unico che esprimerà necessariamente la sintesi di differenti tipologie di prove, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e sul campo.

Per esemplificare la necessità di adottare forme di verifica diverse e adeguate agli specifici obiettivi di apprendimento, si possono prendere in considerazione le indicazioni previste per Scienze naturali, nel liceo scientifico, lì dove si richiama il valore della dimensione sperimentale e, di conseguenza, la varietà di approcci e attività da far svolgere agli studenti: “Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico.

Analogamente, per l’insegnamento della Lingua inglese, sia negli istituti tecnici che nei professionali: “Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi”, con la conseguente adozione di tipologie di verifica coerenti con le scelte metodologiche adottate.

Con riferimento alla scelta delle prove di verifica le istituzioni scolastiche dovranno, altresì, porre particolare attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato, come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1.

Parallelamente l’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 recita:

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell’ordinamento comunitario.

Tanto premesso, ne conseguono alcuni punti di fondamentale importanza.

  1. Le verifiche scritte sono documenti amministrativi a tutti gli effetti; a riprova il fatto che possono essere oggetto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990. Nel caso di smarrimento, occorre denunciare all’Autorità giudiziaria il fatto.
  2. In quanto documenti amministrativi essi devono garantire la loro regolarità formale, trasparenza e tracciabilità. Pertanto requisiti essenziali delle verifiche scritte sono: nominativo dello studente, data della verifica, traccia della verifica, immodificabilità della verifica, attestazione del ritiro della verifica al suo compimento da parte del docente. A monte l’indicazione sul registro di classe dell’attività di verifica svolta. Il docente ha il dovere di verificare la regolarità formale delle verifiche scritte, e di indicare l’attività di verifica sul registro di classe. Comportamenti contrari costituiscono responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 62/2013, e del d.lgs n. 297/1994.
  3. Sempre in quanto documenti amministrativi, le verifiche scritte devono essere conservate presso l’Istituto scolastico di riferimento (in merito si vedano le Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche). Per prassi è tollerato che siano corrette presso l’abitazione del docente, ma non appena corrette devono essere conservate presso l’Istituto scolastico. Il fatto di avere le verifiche scritte conservate presso l’Istituto scolastico risponde all’esigenza di poter verificare la situazione delle prove, di garantire l’accesso agli atti ai soggetti richiedenti, di evitare che le prove siano smarrite,….Ne consegue che la corretta conservazione delle verifiche da parte dei relativi docenti è di fondamentale importanza, e che ogni comportamento difforme costituisce violazione dei doveri di ufficio, con conseguente responsabilità disciplinare in merito.
  4. L’immediatezza e trasparenza della valutazione delle verifiche è in primis garantita da una tempestiva ed accurata compilazione quotidiana del Registro di Classe, fondamentale dovere di ogni docente, come esplicitato già a partire dal vigente art. 41 del R.D. 965/1924. Infatti:
    1. la registrazione del voto consente una celere comunicazione agli studenti e alle loro famiglie degli esiti delle verifiche;
    2. la trascrizione sul Registro di Classe delle verifiche effettuate, e del programma curriculare svolto, consente agli studenti, alle famiglie, al Consiglio di Classe, e al Dirigente Scolastico, di verificare la congruità tra quanto sviluppato a livello didattico e i contenuti delle verifiche, essendo evidente che non possono essere somministrate verifiche non attinenti a parti di programma non ancora svolte;
    3. la trascrizione degli argomenti trattati consente agli studenti di individuare con certezza le parti di programma, rispetto ai quali faranno riferimento le verifiche.
  5. L’eventuale voto unico non deve essere confuso con una sola tipologia di verifica, in quanto il voto unico è una sintesi tratta da un congruo numero di verifiche di tipologia diversa (scritta, orale, pratica); in riferimento alle tipologie di verifica per ogni singola disciplina si rimanda agli allegati della citata C.M. n. 94/2011.
  6. La normativa sopra riportata fa costante riferimento al termine di prove/verifiche al plurale; ne consegue che il numero minimo per periodo di anno scolastico di verifiche deve essere di due per ogni tipologia prevista (ad esempio per inglese due verifiche scritte, e due orali; per diritto solo due verifiche orali).
  7. Se uno studente non ha il numero minimo di verifiche (due o il numero previsto nel PTOF) non può essere valutato per la disciplina di riferimento, e quindi non può essere assegnato il voto agli scrutini.
  8. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa non deve solo indicare i criteri di valutazione, ma anche la tipologia (che può essere anche più ampia, ma non minore di quella prevista dalla C.M. n. 94/2011) e il numero delle verifiche da effettuare.
  9. I singoli docenti si devono attenere ai criteri valutativi e a quando indicati in relazione alle verifiche da parte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
  10. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente. Le verifiche scritte devono essere corrette, valutate, e commentate nel più breve tempo possibile e comunque non appena consegnate allo studente, anche per favorire il processo di autovalutazione che avverrebbe con maggiore difficoltà se le verifiche fossero commentate a distanza di tempo. Il commento alle verifiche deve avvenire nel rispetto della privacy dello studente.
  11. In base a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti che fa riferimento alle esigenze di vita degli studenti, si può affermare che i predetti hanno diritto ad una programmazione delle verifiche da sostenere.
  12. Il rifiuto di un’interrogazione orale, e/o il compito consegnato in bianco non possono essere in re ipsa oggetto di valutazione, per cui in questi casi potrà essere solo annotata sul Registro di Classe la circostanza in oggetto.
  13. Le verifiche scritte non possono sostituire in modo diretto ed integrale le verifiche scritte; i docenti potranno somministrare verifiche scritte, sulla base delle quali potranno chiedere chiarimenti orali agli studenti, valutabili a questo punto come verifiche orali.

Gianni Paciariello, Presidente dell’Associazione Papa Giovanni Paolo II, che opera a tutela dei diritti degli studenti, e dirigente scolastico in quiescenza.