Di particolare interesse la sentenza n. 1139 del 6 febbraio 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Roma Dott. Cottatellucci all’esito del giudizio, ha riconosciutoil diritto dei ricorrenti, docenti ed ATA difesi dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel periodo di preruolo, nonché alla conseguente ricostruzione di carriera e alla corresponsione delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione medesima.
La difesa aveva posto a fondamento delle richieste,l’applicazione della clausola n. 4, punto 1 dell’accordo quadro europeo attuativo della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato che prevede il divieto del trattamento meno favorevole per i lavoratori con contratto a tempo determinato, chiedendo conseguentemente la disapplicazione dell’art. 485 del D.lgs.n.297/94 (per i docenti) e dell’ art. 569 del D.lgs. 297/1994 (per il personale ATA), nella parte in cui non riconoscono l’intero servizio preruolo ai fini della ricostruzione di carriera; a fronte della eccezione del MIUR secondo cui la direttiva n° 1999/70/CE sarebbe stata inapplicabile, non esistendo nel nostro ordinamento una norma di diritto positivo, la difesa dei ricorrenti aveva argomentato chetale clausola è” self executing”, e dunque sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale ai fini del riconoscimento del beneficio delle indennità per anzianità di servizio. Tale principio era peraltro già stato ribadito dalla nota pronuncia della Corte Europea (sentenza “Gavieiro” del 22 dicembre 2010 -proc. n. C-444/09 e C-456-09), e ribadito da successive sentenze anche di altri Tribunali.
Per tali motivi il Giudice del Lavoro di Roma”… in accoglimento del ricorso dichiara accertato il diritto dei ricorrenti e il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel periodo preruolo svolto per l’amministrazione resistente con contratti a tempo determinato, ordinando all’amministrazione resistente di effettuare la conseguente ricostruzione di carriera ed il pagamento in favore degli stessi delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione di carriera.