Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo, primo in Italia ad accertare il diritto per l’immissione in ruolo su posto sostegno con titolo estero in attesa di riconoscimento da parte del Ministero Istruzione

Il Sindacato SAB confida che questa illuminata pronuncia possa far sì che tutti gli Uffici Scolastici Provinciali si uniformino, senza alcuna decisione arbitraria, a quella che è una normativa nazionale che prevede la immissione in ruolo del corpo docenti con specializzazione su sostegno inseriti in 1^ fascia GPS.

Tuttavia, nonostante la previsione normativa, non tutti gli  Uffici scolastici si sono uniformati ad essa, ed hanno escluso, illegittimamente,  i docenti inseriti in 1^ fascia aventi il titolo di specializzazione su sostegno estero in attesa di riconoscimento, in dispregio al principio costituzionalmente garantito all’art. 3  “principio di uguaglianza” nonché sancito a livello comunitario, in ossequio ad un dettame di coerenza e di trattamento antidiscriminatorio a tutela di ogni cittadino facente parte della Comunità Europea.

La docente R.P. adiva il Tribunale di Bergamo in quanto illegittimamente esclusa dall’ufficio Scolastico di Bergamo dalla procedura di immissione in ruolo su posto sostegno, contrariamente a quanto accaduto in altri Uffici scolastici, quali quello di Roma che ha attuato correttamente la procedura prevista per l’immissione in ruolo.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo, con propria recente sentenza del 25.05.2022, accoglie il ricorso proposto da una docente rappresentata e difesa in giudizio dall’ Avv. Mariateresa Petta del foro di Castrovillari (CS), accertando il diritto della ricorrente ad ottenere l’immissione in ruolo da 1^ fascia GPS Sostegno.
Il Tribunale di Bergamo dichiara infondata la questione pregiudiziale esposta dal Ministero in punto di giurisdizione, in ragione della pretesa sostanziale azionata alla luce dell’oggetto della domanda.

Tale riconoscimento in quanto la ricorrente è in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna ed ha inoltrato al Ministero dell’Istruzione istanza di riconoscimento.

Anche il Consiglio di Stato, a seguito di ricorso proposto da una serie di soggetti, con la pronuncia n. 4825/20 del 29.7.2020, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di procedere “… unicamente … alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

Del resto, l’O.M. 60/2020, all’art. 7 co. 4 lettera e, dispone che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

La ricorrente veniva ingiustificatamente esclusa dall’elenco dei docenti aventi diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021, pur avendo trasmesso regolare istanza. Lo stesso Giudice ritiene che l’apposizione della dicitura “con riserva” abbia la finalità di rimarcare la natura provvisoria, e non definitiva, dell’inserimento stesso, condizionato all’esito del giudizio di merito, ma finché l’inserimento permane non può escludere il docente ammesso con riserva da tutte le opportunità offerte dalla P.A. ai docenti inseriti in tale graduatoria.

Oltretutto ritiene incoerente la tesi del Miur secondo cui l’ordine di iscrizione della ricorrente nelle graduatorie “con riserva” sarebbe stato adempiuto con il mero formale inserimento del docente in esse, senza diritto alla partecipazione a tutte le opportunità previste per i docenti iscritti in tale graduatoria. La “riserva” ha la mera funzione di condizionare l’inserimento nelle graduatorie al successivo accertamento del titolo. L’espressione “con riserva” non può invece essere intesa nel senso di limitare o addirittura escludere gli effetti sostanziali dell’inserimento nelle graduatorie, pena l’inutilità dell’inserimento. Certamente, i tempi del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica non possono riverberarsi negativamente sui diritti del docente.

Il D.L. 73/2021 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106/2021, il quale all’art. 59, comma 4, ha dato l’opportunità, a coloro i quali si sono inseriti in 1^ fascia GPS, di ottenere l’immissione in ruolo a partire dal 01.09.2021.

Anche per l’a.s. 2022/23 vi è l’opportunità di immissione in ruolo da 1^ fascia GPS Sostegno.

Si comunica a tutti coloro i quali siano in posizione utile per ottenere l’immissione in ruolo da GPS 1^ fascia sostegno con titolo estero, di far valere i propri diritti nel momento in cui dovessero essere lesi.

F.to Prof. Giovanni Fiorentino
Segretario Generale
Sindacato Autonomo di Base