(dal comunicato stampa ANIEF)
Il Tribunale di Verbania ha dato ragione all’Avv. Anna Maria Ferrara, legale di fiducia dell’ANIEF sul territorio, che sosteneva il diritto della nostra iscritta a usufruire del congedo straordinario retribuito per motivi di studio anche se originariamente richiesto in presenza di contratto di lavoro a tempo determinato.
Il Giudice del Lavoro di Verbania ha dichiarato il diritto della ricorrente alla retribuzione del congedo straordinario per dottorato di ricerca frequentato senza usufruire della borsa di studio.
L’Avv. Ferrara ha, infatti, dimostrato che un contratto a tempo determinato, che naturalmente si estingue alla data di scadenza stabilita, di certo non può considerarsi una “ipotesi di cessazione del rapporto per volontà del dipendente” soprattutto quando, nel corso dell’anno scolastico e a seguito delle consuete operazioni di individuazione degli aventi diritto all’immissione in ruolo, il contratto “da precario” viene trasformato dalla stessa amministrazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
MIUR condannato, dunque, a restituire lo stipendio indebitamente trattenuto alla ricorrente e a pagare integralmente le spese di causa liquidate complessivamente in € 1.200.