Il docente precario va messo in condizione di esercitare il diritto alla fruizione dei giorni di ferie accumulati e a tal fine il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che il docente sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite

Tribunale di Roma – Sentenza del 16.12.2024

Il Tribunale del lavoro di Roma, con decisione del 16 dicembre 2024 ha stabilito che il docente a tempo determinato che ha accumulato giorni di ferie in proporzione al servizio prestato, deve essere messo in condizione di fruirne al pari dei colleghi a tempo indeterminato e ha il diritto di essere informato dall’Amministrazione della possibilità di esercitare tale diritto.

Nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di aver inutilmente invitato il docente a fruire delle ferie e di aver esplicitato chiaramente che, dalla mancata fruizione deriva anche la perdita di esercitare il diritto di ottenere la corresponsione dell’indennità sostitutiva in denaro, il docente ha diritto al compenso economico sostitutivo in denaro.

La materia delle ferie del personale della scuola veniva innovata dal Legislatore con l’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012.

Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto – con l’articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 – dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.

Tale normativa interna va interpretata in conformità alle norme di diritto dell’Unione.

Di recente, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, nella quale – premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene.

Ai principi espressi dal Giudice europeo si è conformata la Corte di Cassazione, la quale ha rilevato come le condizioni poste dalla CGUE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all’affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C 570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (Cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13440 del 15/05/2024).

Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto che, a norma del quadro normativo nazionale vigente, correttamente interpretato, i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un’indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all’obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento.

Il Tribunale di Roma, nel solco della giurisprudenza di legittimità appena citata, ha chiarito che “Nel caso in esame il Ministero dell’Istruzione del Merito, pur costituitosi in giudizio, non ha dimostrato di avere inutilmente invitato il docente ricorrente a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, avvisandolo espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. D’altro canto, una simile evenienza non risulta dalla documentazione versata in atti, avendo, piuttosto, il ricorrente recisamente negato in ricorso la circostanza. Di talché, in ossequio ai principi sopra richiamati, come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, la domanda deve essere accolta, poiché l’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, come integrato dall’articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, deve essere interpretato in senso conforme all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica – qui mancata – che il lavoratore, mediante un’informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cfr. Tribunale di Roma, Lav., sentenza 16 dicembre 2024).

Il docente a tempo determinato non può essere mai considerato automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e non può essere collocato in ferie d’ufficio o “forzate” nei giorni di sospensione delle attività didattiche o delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, in quanto per la Corte di Cassazione il docente precario, nei giorni di sospensione è considerato in servizio al pari dei colleghi di ruolo.

In conclusione, non è consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della connessa indennità economica sostitutiva, senza che si accerti se il datore pubblico abbia informato tempestivamente il docente della possibilità di fruire delle ferie a domanda – anche nei giorni di sospensione delle attività didattiche – poiché in caso contrario docente ha diritto alla indennità economica sostitutiva, poiché va considerato in servizio al pari dei colleghi di ruolo.

Avv. Francesco Magnosi