Tribunale Civile di Como sez. lavoro Sentenza 21 gennaio 2016 .
Maurizio Danza – Cultore Istituzioni di Diritto Pubblico Facoltà di Giurisprudenza – Roma Tre
Di particolare interesse la sentenza del Tribunale di Como Sez. Lavoro del 21 gennaio 2016, adito da una docente , che in possesso di titolo di diploma magistrale abilitante all’insegnamento conseguito anteriormente all’anno 2001-2002, aveva chiesto l’iscrizione nelle graduatorie permanenti ( ora in esaurimento a seguito dell’intervento legislativo di cui all’art. 1 c. 605 lett. c) della L. 296/2006).
Gli avvocati Leo Condemi e Maurizio Danza che assistevano in giudizio la ricorrente, avevano sostenuto che “ il diploma magistrale conseguito prima di tale anno andava considerato in via permanente titolo abilitativo all’insegnamento ed insuscettibile di perdere il proprio valore. A fondamento di tale argomentazione i copiosi interventi normativi a partire dalla L. 341/1990 ( art. 3 c. 2 attuato dall’art. 2 c. 1 del decreto interministeriale 10 Marzo 1997) fino alla L. 425/1997 a seguito della quale veniva emanato il DPR n° 323/1998 , il cui art. 15 ribadisce il valore abilitante all’insegnamento dei diplomi magistrali conseguiti entro l’anno 2001-2002”.
Accogliendo il ricorso sia sotto il profilo cautelare che nel merito, il giudice del Lavoro di Como Dott. Canepa con sentenza di condanna del Miur, e dell’USR di Reggio Emilia, emanata ai sensi dell’art.429 c.p.c. ha motivato altresì che “ Il DM 235/2014 deve ritenersi illegittimo nella parte in cui impedisce l’iscrizione nelle graduatorie permanenti (ora in esaurimento a seguito dell’intervento legislativo di cui all’art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006) dei docenti in possesso di titolo abilitante all’insegnamento conseguito anteriormente all’anno 2001-2002..; ed inoltre che “ tale granitico impianto normativo non può certamente considerarsi posto in discussione dall’art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006 che, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed imponendo un termine di decadenza al 2008 per l’inserimento in queste ultime dei docenti già in possesso di abilitazione, non può sicuramente ritenersi concernere la posizione dei docenti di cui si discute nel presente processo al cui titolo di studio il legislatore (anche avvalendosi di fonti normative sub legislative) aveva fin da tempi ben più lontani attribuito un inequivocabile valore abilitante permanente.
La sentenza è di particolare rilevanza, atteso che come sottolinea anche il giudice in sentenza, in merito alla questione giuridica de quo, non sussiste uniformità di vedute in giurisprudenza.