Tribunale di Velletri – Sentenza n. 355 del 06.04.23
Il Tribunale del lavoro di Velletri, con sentenza del 6 aprile 2023, n. 355 ribadisce la evidente discriminazione tra docenti di ruolo e non di ruolo nell’assegnazione della carta del docente per la formazione e l’aggiornamento istituita dalla legge n. 107/2015, evidenziando come i docenti di ruolo beneficiano della carta del docente “..perfino se dichiarati inidonei per motivi di salute o in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, mentre (b) risultano esclusi dal beneficio suddetto soltanto i docenti a tempo determinato. Il predetto CCNL di comparto prevede quindi che l’amministrazione scolastica è tenuta a fornire gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio di tutto il personale docente, senza fare alcuna distinzione fra il personale docente di ruolo e il personale docente non di ruolo” (Cfr. Tribunale di Velletri, Lav., sent. 6 aprile 2023, n. 355).
In punto di attribuzione della carta del docente ai precari si è posto il problema della disposizione contenuta nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016, recante modalità operative per l’attribuzione della carta, il quale stabilisce che “la carta non è più fruibile alla cessazione dal servizio”.
Tale disposizione però non può che riferirsi al personale a tempo indeterminato poiché la legge 107/2015 ha riservato il beneficio solo a tale personale e così le disposizioni regolamentari che ad essa sono seguite.
Per cessazione dal servizio si dovrebbe qui intendere la conclusione del rapporto per raggiungimento dell’età pensionabile, per dimissioni volontarie o per licenziamento e si riferisce ad un evento irreversibile.
La scadenza del termine di un contratto a tempo determinato non dovrebbe rientrare tra le ipotesi di cessazione dal servizio ivi ricomprese, poiché a ragionare diversamente verrebbero vanificati i principi stabiliti dalla recente giurisprudenza, che ha riconosciuto ai precari il diritto di fruire della carta del docente. Si pensi ai docenti più giovani che ottengono il primo incarico annuale.
Risulterebbe molto complicato, nonché irrazionale ed irragionevole infatti, applicare la disposizione che precede al personale precario, anche perché, come noto la supplenza può essere acquisita durante l’anno, pur risultando il docente inserito nelle graduatorie di istituto o in G.P.S. ed aver svolto servizio come docente precario. Inoltre non è inconsueto che un docente non sia convocato per una supplenza nel corso di un anno, pur rimanendo a disposizione dell’Amministrazione tramite l’inserimento in graduatoria.
Sarebbe inoltre del tutto ingiusto e discriminatorio ancorare il riconoscimento del diritto al momento in cui il ricorso viene presentato, poiché come detto la supplenza può essere acquisita durante l’anno scolastico e in ogni caso il docente può maturare 180 giorni di servizio anche per mezzo delle supplenze brevi e saltuarie, nonché con le M.A.D.
Il Tribunale, pur non essendosi presentata la questione nel caso di specie, poiché il docente presta tuttora servizio, afferma che il docente che abbia “..prestato” servizio a tempo determinato, può ottenere l’accertamento del diritto alle somme corrispondenti alla Carta del Docente con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti, affermando che “..il diritto di ricevere l’erogazione della Carta del docente va circoscritto, per i docenti a tempo determinato operanti alle dipendenze dell’amministrazione scolastica, ai soli aa.ss. in cui gli stessi hanno prestato attività lavorativa per almeno 180 giorni o comunque attività lavorativa ininterrotta dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale” (Cfr. Tribunale di Velletri, Lav., sent. 6 aprile 2023, n. 355, cit.).
Il riferimento agli anni in cui ha prestato servizio al passato, va interpretata nel senso che il diritto alla formazione “..in servizio” si riferisce proprio agli anni in cui il docente ha prestato servizio e che la negazione del predetto diritto deve essere compensata con l’attribuzione dell’importo corrispondente alla Carta, anche in un momento successivo alla scadenza del termine contrattuale.
Peraltro, tenuto conto della prevista cadenza triennale dei concorsi, non si vede perché si dovrebbe negare il diritto ad un docente che non ha avuto un incarico in un determinato anno scolastico il quale – avendo svolto anni di precariato in passato – volesse usufruire dell’importo della Carta del docente per seguire corsi di formazione in vista del successivo concorso per l’assunzione a tempo indeterminato.
In ogni caso è lo stesso Tribunale a mettere in evidenza come la carta viene assegnata ai docenti di ruolo “..perfino se dichiarati inidonei per motivi di salute o in posizione di comando, distacco, fuori ruolo..” i quali beneficiano delle somme per la formazione anche se al momento in cui vengono attribuite non sono “in servizio”, appunto perché sono stati dichiarati inidonei o in posizione di comando o fuori ruolo. Appare evidente quindi, che per cessazione dal servizio si intendono le ipotesi sopra richiamate di cessazione come evento che pone fine alla carriera in modo definitivo, ciò confermando che la disposizione del D.P.C.M. 28 novembre 2016 può essere applicata solo ai docenti di ruolo.
In conclusione, sussiste il diritto dei docenti assunti con contratto a tempo determinato di ricevere il corrispondente importo a titolo di carta del docente per la formazione in relazione al servizio prestato, in forza della contrarietà della esclusione in loro danno prevista dalla predetta norma, per contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nel caso in cui abbiano prestato servizio con contratti a tempo determinato della durata minima non inferiore, alternativamente a 150 o a 180 giorni, o dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.