Il Dirigente Scolastico non ha il potere di sospendere i docenti

 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28111/2019 del 31 ottobre 2019

Certamente destinata ad avere un forte impatto nelle relazioni scolastiche è l’annotata pronuncia con la quale la Corte di legittimità ha fatto finalmente chiarezza in ordine al potere di sospensione dei docenti da parte dei Dirigenti Scolastici.

Si ricorda che – come da tempo invocato dalle Associazioni dei Dirigenti Scolastici (in particolare dall’ANP)- il legislatore negli ultimi anni, prima con il  D.lgs 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) e poi con il D.lgs 75/2017 (c.d. riforma Madia), ha inasprito le regole in materia disciplinare, apportando significative modifiche al T.U. pubblico impiego[1].

E’ opportuno chiarire che la materia è particolarmente ingarbugliata, in quanto si sovrappongono diverse fonti normative, senza che vi sia stato un opportuno raccordo tra le varie norme[2].

Sostanzialmente risulta disciplinata dal D. Lgs. n. 297/1994, nella parte relativa alle sanzioni disciplinari[3].

Alla luce di tale normativa, le sanzioni previste per il personale docente sono: censura, sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese, sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese fino a sei mesi,  sospensione per oltre sei mesi e utilizzazione in compiti diversi; destituzione[4].

L’attribuzione al Dirigente Scolastico del potere di sospensione dei docenti è sempre stata molto discutibile, in quanto il Dirigente Scolastico è il soggetto che avvia il procedimento disciplinare e svolge contemporaneamente le funzioni di istruttore, accusatore e “giudice”. La sua posizione di terzietà è dunque alquanto “dubbia”.

Già da tempo la giurisprudenza di merito aveva escluso che il potere di sospensione fino a 10 giorni potesse essere di competenza del Dirigente Scolastico, non essendo la sanzione “specifica” (sospensione fino a 10 giorni) prevista dalla normativa di settore.

La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha definitivamente chiarito che il potere di sospensione dei docenti spetta unicamente all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).

                                                                           Avvocato Francesco Orecchioni

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[1] Con riferimento specifico al comparto Scuola, il Ministero dell’Istruzione ha inoltre emanato il “Codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e secondo le linee guida del D.P.R. n. 62/2013, dal quale si ricavano ulteriori regole che il personale scolastico deve rispettare nell’esercizio della propria funzione.

[2] Cfr., sul punto, https://www.dirittoscolastico.it/sanzioni-disciplinari-vuoto-normativo-con-il-decreto-brunetta/

[3] Formalmente abrogata, ma di fatto ancora vivente, in forza del disposto di cui all’art. 91 del CCNL di comparto 2006/09 che aveva rinviato ad un’apposita sequenza contrattuale la rivisitazione della materia

[4] Per il personale precario, sono previste sanzioni sostanzialmente analoghe (ma in parte diverse), ma comunque con una differente denominazione.

Ulteriormente diversificata risulta la disciplina delle sanzioni per il personale ATA, disciplina che viene compiutamente riportata nel CCNL di comparto.