Tribunale di Firenze – Ordinanza del 3.8.2021
Ancora una vittoria importantissima sulla presunta falsità del Diploma di Qualifica Professionale emesso dall’Istituto Paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA), a.s. 2012/2013.
Il Tribunale di Firenze conferma ed accoglie la tesi difensiva dell’avvocato Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”), in merito alla presunta falsità del Diploma di Qualifica Professionale emesso dall’Istituto Paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA), a.s. 2012/2013.
Il caso riguardava una Collaboratrice Scolastica, che è stata depennata dalle Graduatorie d’Istituto, per il Personale ATA, triennio 2017/2021, con conseguenza risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2021.
Il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Stefania Carlucci, con Ordinanza del 3 agosto 2021, ha accolto il ricorso statuendo:
“La ricorrente ha prodotto copia del diploma di qualifica professionale per Operatore dei Servizi Sociali, n. …/2012, conseguito nell’a.s. 2012/2013 presso l’Istituto professionale “Passarelli” di San Marco Castellabate, scuola paritaria e certificata al n. … del 04/10/2013 del Coordinatore Scolastico dell’Istituto Passarelli, attestante il conseguimento presso il citato istituto del diploma di qualifica nell’a.s. 2012/2013, con punteggio 100/100.
Il diploma di qualifica professionale n. …/2012, rilasciato dal Presidente della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 187 comma 1 d.lgs. n. 297/1994, come richiamato dall’art. 199 ult. comma d.lgs. n. 297/1994, è da qualificarsi titolo originario.
Non è dubitabile la qualità di pubblico ufficiale del Presidente della Commissione esaminatrice, che negli esami per la qualifica in esame, presso gli istituti paritari, è esterno all’istituto (art. 1 D.M. n. 6/2007), nominato dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell’ordine di precedenza fissato dall’art. 5 D.M. cit. (art. 3 comma 1 e 2 D.M. n. 6/2007).
Il diploma di qualifica (come il diploma scolastico e il diploma di laurea) è certamente atto pubblico originario in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta di avere, nell’esercizio delle sue funzioni, compiuto personalmente accertamenti sul compimento di un determinato ciclo di studi, sull’esito favorevole degli esami prescritti, sul conseguimento della licenza di una determinata scuola, sul conseguimento del diploma (di qualifica, di maturità o del titolo di dottore) (ex multis Cass. pen. sent. n. 6321/1973).
In ambito civilistico, l’atto pubblico avente fede fidefacente è quello adottato dal pubblico ufficiale al quale la legge attribuisca espressa funzione certificativa, la cui efficacia probatoria è piena, fino a querela di falso, in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In materia di falso si distingue una falsità materiale, che investe il profilo estrinseco del documento, da una falsità ideologica che attiene al suo contenuto.
La prima concerne la genuinità del documento: può ricorrere la contraffazione dello stesso, perché è stato formato da un soggetto diverso dall’autore apparente, o un’alterazione dello stesso, perché si riscontra un’artificiosa modificazione, successiva alla sua formazione.
La falsità ideologica attiene, invece, la verità del contenuto del documento.
Stante i limiti dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico fidefacente, la querela di falso investe gli aspetti di autenticità/provenienza dell’atto (falso materiale) e la falsità ideologica (non veridicità), quando abbia ricadute sull’elemento estrinseco dell’atto pubblico.
Nel caso in esame il Ministero convenuto afferma che il diploma prodotto sia falso in quanto, la pergamena contrassegnata con il numero di serie 109808/2012, riportato sul diploma della ricorrente, non risulta mai essere stata assegnata dall’Ambito Territoriale di Salerno all’Istituto professionale paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate, poiché assegnato all’IPSSEOA “D. Rea” di Nocera Inferiore (doc. 8, comunicazione dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno – n. 3402 del 03/05/2021, prodotta); nonché, in aggiunta, perché la falsità del titolo era stata accertata entro l’indagine penale della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (doc. 2, comunicazione dell’USR AT di Firenze nota n. 540 del 26/02/2021).
A fronte della documentata allegazione in merito alla pergamena in atti, potrebbe ricorrere il falso materiale (quale l’alterazione dei dati relativi al vero diploma conseguito presso altro istituto scolastico da altro soggetto, non individuati dall’amministrazione reclamante), che richiede la presentazione della querela di falso, e/o il falso ideologico (non veridicità dell’attestato superamento degli esami con valutazione di 100/100), che avendo evidenti ricadute sull’elemento estrinseco dell’atto pubblico, richiede anche esso la presentazione della querela di falso.
Non ha alcuna incidenza sulla forza fidefacente del diploma di qualifica in discussione la data della sua sottoscrizione (10/10/2014), successiva alla documentata revoca dello status di scuola paritaria all’Istituto professionale Passarelli, settore Servizi, Indirizzo Servizi Socio Sanitari, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, in quanto il diploma è stato rilasciato per il superamento degli esami nell’a.s. 2012/2013 ed è stato sottoscritto dal Presidente della Commissione di esame, pubblico ufficiale esterno all’Istituto de quo.
Il giudicante ritiene, che in assenza di querela di falso, l’efficacia di prova legale del diploma di qualifica prodotto non possa essere posta in discussione. Nell’ambito della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare, risulta pertanto che la ricorrente abbia provato il possesso del titolo richiesto per l’inserimento nella III fascia delle graduatorie ATA in esame, abbia quindi diritto alla iscrizione nelle citate graduatorie con il punteggio maturato fino al reinserimento e abbia diritto al riconoscimento, ai fini del punteggio, del servizio prestato, nell’ambito dei contratti a tempo determinato stipulati nel tempo e fino alla scadenza naturale dell’ultimo contratto. Il fumus della sussistenza del diritto come argomentato è assorbente ogni altra censura dedotta nel ricorso ex art. 700 c.p.c.
Sussiste il periculum in mora con riferimento alla domanda di reinserimento nelle graduatorie e al riconoscimento del punteggio maturato, nell’ambito dei contratti a tempo determinato stipulati nel tempo fino alla scadenza naturale dell’ultimo contratto, atteso che l’esclusione preclude alla ricorrente la partecipazione all’aggiornamento delle graduatorie e la possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro con l’Amministrazione.
Le domande risarcitorie conseguenti alla illegittima anticipata risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato sono prive di specifiche allegazioni in ordine alla lesione, imminente e irreparabile, di beni primari della vita, mentre il solo danno patrimoniale è ristorabile per equivalente (pertanto saranno trattate nel giudizio di merito).
Niente sulle spese, trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso cautelare:
accerta il diritto della ricorrente al reinserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto per il triennio 2017/2020 nel profilo professionale Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo e il diritto al riconoscimento, ai fini del punteggio, del servizio prestato, nell’ambito dei contratti a tempo determinato stipulati nel tempo, fino alla scadenza naturale dell’ultimo contratto, ordinando al Ministero dell’Istruzione di rendere operativo il reinserimento. Respinge le domande risarcitorie”.
Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”