A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
La Corte Costituzionale ha emesso un verdetto significativo sui ricorsi presentati dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, riguardo all’impatto della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “nel contesto dell’autonomia regionale e del dimensionamento della rete scolastica italiana”.
La pronuncia giudiziaria ha riguardato i contenziosi avviati, in sede amministrativa, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, che hanno impugnato specifiche disposizioni della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 (in seguito alla pubblicazione del Decreto Interministeriale che ha ridefinito la distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nelle regioni italiane, per il periodo 2024/27).
Tali normative non avrebbero garantito l’attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
La previsione nazionale sulla progressiva riduzione del contingente organico dirigenziale – finalizzata ad eliminare, tra l’altro, l’istituto della reggenza – si è infatti tradotta in un evidente “effetto vincolante” della decisione statale sulla pianificazione regionale della rete scolastica (posti da coprire).
Nel provvedimento comunicato dalla Corte sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:
- Interferenza nelle Competenze Regionali: La Corte ha riconosciuto che le disposizioni in questione interferiscono con le competenze regionali concorrenti in materia di istruzione. Tuttavia, ha ritenuto che le competenze statali in termini di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, personale statale, norme generali sull’istruzione e coordinamento della finanza pubblica, debbano ritenersi prevalenti. In sostanza, nel contesto della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Governo centrale assume la responsabilità di definire e distribuire il personale dirigente nelle scuole, pur nel rispetto di alcuni principi di collaborazione e di consultazione con le Regioni.
- Chiusura dei Plessi Scolastici: È stato precisato che la normativa statale non impone alle Regioni la chiusura dei plessi come conseguenza della determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici.