Di grande rilevanza l’ordinanza n°254 del 21 gennaio 2022 della VI Sezione del Consiglio di Stato che ha riformato l’ordinanza del TAR Lazio-Sez. III BIS n° 6563/2021 di rigetto dell’istanza cautelare di più docenti, esclusi illegittimamente dagli elenchi aggiuntivi di più ambiti Territoriali ed USR di cui al DM n°51/2021, attuazione della OM n°60/2020 istitutiva delle c.d. GPS.
Il Collegio, nel caso di specie ha accolto la tesi dell’Avv. Maurizio Danza- Prof. Diritto Istruzione e Ricerca Università ISFOA che, nell’appello introduttivo e nelle memorie di udienza, in particolare aveva sostenuto che, nel caso di specie sussistevano i presupposti atti a qualificare la fattispecie, quale cumulo oggettivo tra gli atti impugnati con riferimento alle domande dei ricorrenti , come ribadito dallo stesso Collegio in una precedente sentenza n° 2270/2021 , secondo cui “ in particolare, deve ritenersi ammissibile il cumulo oggettivo di più domande proposte con un unico ricorso avverso più atti, qualora – come nel caso di specie – tutte le domande ed azioni proposte cumulativamente siano teleologicamente tese alla tutela di una medesima situazione giuridica soggettiva finale, riferibile ad una medesima vicenda concreta, nella specie involgente la questione centrale, comune a tutte le domande cumulate..”“
Il legale, aveva altresì fatto rilevare al Collegio, come gli atti gravati fossero del tutto identici ed emanati sulla base dell’art. 2 co.1 del D.M. n°51/2021, atto presupposto di cui si era chiesto in via principale l’annullamento, e già sospeso dalla sesta sezione che si era già pronunciata su caso identico (Ordinanza del Consiglio di Stato sez.VI n°6462/2021).
La Sesta Sezione, si è quindi pronunciata favorevolmente motivando che” Considerato che l’istanza risulta meritevole di accoglimento alla luce dei precedenti di questa Sezione nn. 6230 e 6242 dell’anno 2021; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (ricorso numero: 10359/2021) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.”
Con tale ordinanza di accoglimento – ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza – il Consiglio di Stato ha finalmente accolto, la tesi della sussistenza del cumulo oggettivo, anche tra più domande di docenti inseriti in diversi elenchi aggiuntivi, poiché del tutto identiche, e dell’assenza del conflitto di interessi, dando luogo ad un nuovo orientamento giurisprudenziale in materia, applicabile anche ad altri casi del tutto sovrapponibili a quelli esaminati dalla sesta sezione.