COMUNICATO STAMPA
Sonora lezione impartita dall’ANIEF al MIUR in Consiglio di Stato sulla corretta applicazione delle Ordinanze emanate in favore dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002: il Consiglio di Stato bacchetta il MIUR per aver operato in modo illecito e chiarisce che l’inserimento in Graduatoria a Esaurimento “con riserva” non autorizza l’Amministrazione a negare la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato ai ricorrenti. Gli Avvocati Tiziana Sponga, Sergio Galleano e Vincenzo De Michele piegano il MIUR in udienza e ottengono piena ragione in favore dei nostri iscritti, tutti ricorrenti destinatari di Ordinanze favorevoli emanate dallo stesso Consiglio di Stato, con la conferma che il loro inserimento nelle GaE, in attesa di definizione nel merito del contenzioso, non deve impedire la giusta aspettativa dei ricorrenti alla stipula di qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro.
“Deve essere disposta l’iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettivo interesse senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato” questo quanto riportato a chiare lettere nelle quattro Ordinanze ottenute oggi dall’ANIEF presso il Consiglio di Stato in favore dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Il Consiglio di Stato ha ribadito con forza al MIUR quanto da sempre sostenuto dal nostro sindacato, ossia che i ricorrenti destinatari di Ordinanza favorevole al loro inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento devono poter beneficiare fin da subito del loro corretto posizionamento nelle stesse anche, ovviamente, ai fini della stipula di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Nelle Ordinanze la cui udienza di discussione si è tenuta lo scorso 17 novembre, infatti, e ottenute grazie all’estrema perizia e competenza dei legali ANIEF, il Consiglio di Stato conferma che “la generalizzazione di un sostanziale depotenziamento dell’iscrizione nelle graduatorie (attraverso le preclusioni connesse alla formula della “riserva”)” non ha alcun “fondamento legislativo e non può quindi essere opposta ai ricorrenti che abbiano ottenuto una favorevole pronuncia cautelare (in tal senso: Cons. Stato, VI, ord. 3909/2015)”. Il Collegio osserva, inoltre, che “laddove si consentisse all’amministrazione di frustrare (attraverso l’apposizione della richiamata clausola della “riserva”) l’aspettativa alla stipula di contratti di lavoro, ne deriverebbe il venir meno della ragione essenziale sottesa alla proposizione della stessa domanda giudiziale”. In base a quanto esposto, il ricorso patrocinato dai legali ANIEF viene accolto e, per l’effetto, viene disposta “l’iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettivo interesse senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato” in attesa, ovviamente, della definizione nel merito del contenzioso.
Il Ministero dell’Istruzione, e le sue diramazioni periferiche costituite dagli Ambiti Territoriali Provinciali, dovranno, ora, dare corretta esecuzione alle Ordinanze favorevoli ottenute dall’ANIEF e disporre l’inserimento nelle Graduatorie d’interesse dei nostri iscritti senza alcuna “riserva” di sorta. L’ANIEF invierà nei prossimi giorni specifiche istruzioni ai propri iscritti che hanno aderito ai ricorsi di ottemperanza alle Ordinanze favorevoli ottenute in Consiglio di Stato per monitorare l’operato di ogni singolo Ambito Territoriale in modo che l’Amministrazione non ponga in essere alcun illecito nei loro confronti e per rivendicare, se necessario con un’ulteriore azione giudiziaria, il loro giusto diritto alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. L’ANIEF ha nuovamente dimostrato con i fatti di saper ben tutelare i propri iscritti e di saper dare al MIUR la giusta lezione ogni qual volta dimostra di voler fare “orecchie da mercante” o di interpretare in modo illegittimo i precisi ordini impartiti dalla Magistratura.
03 dicembre 2015 Ufficio Stampa Anief