Bullismo e cyberbullismo sono temi che hanno caratterizzato in questi anni il dibattito educativo e giuridico; non a caso, a titolo di esempio, il Parlamento ha legiferato in merito con la legge n. 71/2017, avente ad oggetto il fenomeno del cyberbullismo, coinvolgendo significativamente nelle azioni di contrasto al fenomeno il Mondo della Scuola.
Nel 2014 l’ISTAT scriveva:
“Nel 2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha subìto qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle “tipiche” azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale. n Hanno subìto ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 11-13enni (22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%); più le femmine (20,9%) che i maschi (18,8%). Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in testa (19,4%); seguono gli studenti degli istituti professionali (18,1%) e quelli degli istituti tecnici (16%). n Le vittime assidue di soprusi raggiungono il 23% degli 11-17enni nel Nord del paese. Considerando anche le azioni avvenute sporadicamente (qualche volta nell’anno), sono oltre il 57% i giovanissimi oggetto di prepotenze residenti al Nord. n Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere subìto ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di frequente vittime di Cyber bullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi).”
Nel 2019 la ricerca “EU Kids on line”, realizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con il MIUR evidenziava che la percentuale di minori (età del campione 11-17 anni) che avevano subito cyberbullismo era passata dal 2010 al 2017 dal 6% al 13%.
Nel 2020 i dati dell’Osservatorio Indifesa di Terre des Hommes e Scuolazoo, evidenziavano che circa il 60% dei minori esaminati lamentava di essere stato vittima di bullismo e/o cyberbullismo.
Invece la rilevazione 2018 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare), promosso dal Ministero della Salute e CCM (Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie), coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità insieme alle Università di Torino, Padova e Siena e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali, indicava in controtendenza con i predetti dati percentuali in calo del fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo rispetto al 2014, evidenziando una progressiva diminuzione del fenomeno con l’aumentare dell’età dei minori, individuando la fascia di età più rilevante in quella caratterizzante la scuola media inferiore.
In generale si tratta di dati che presentano una forte variabilità, di certo non solo dovuta a problemi di campionamento, ma soprattutto alla definizione dei comportamenti classificabili come bullismo/cyberbullismo, e alla reazione emotiva delle vittime.
Ma certamente si tratta anche di dati che, sebbene inferiori ad altri Paesi dell’Unione Europea, devono di certo comunque attenzionare il Mondo della Scuola per la loro rilevanza numerica.
Pertanto di seguito una breve disamina di alcuni dei principali aspetti giuridici (aspetto che procede di pari passo con le valutazioni didattico-pedagogiche) connessi al fenomeno del bullismo/cyberbullismo, coinvolgenti il Mondo della Scuola.
Dal punto di vista penale, il bullismo e/o il cyberbullismo spesso configurano comportamenti a carico del soggetto “bullizzante” a rilevanza penale, perseguibili a seguito di querela della parte offesa o d’ufficio. Ad esempio il bullismo può ben configurare la struttura del reato di atti persecutori (perseguibile solo a seguito di querela), ma anche di estorsione (si pensi alla richiesta di denaro supportata da minaccia, fatta dal bullo), reato perseguibile di ufficio.
Il pubblico ufficiale (dirigenti scolastici e docenti sono pubblici ufficiali) che nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio è tenuto ex art. 331 c.p.p. alla segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica competente (o in alternativa alla Polizia Giudiziaria); l’inerzia in merito configura il reato di cui all’art. 361 c.p.:
“Il pubblico ufficiale(1), il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni(2), è punito con la multa da euro 30 a euro 516.”
Naturalmente la mancata denuncia e l’eventuale conseguente attivazione di un procedimento penale, hanno anche effetti (in particolare nel caso di rinvio a giudizio per omessa denuncia) in ambito disciplinare, e anche di responsabilità dirigenziale, nel caso dei dirigenti scolastici.
Ma il tema del bullismo/cyberbullismo ha ovviamente riflessi anche dal punto di vista amministrativo e di responsabilità civile a carico dell’Istituto scolastico.
In primis la legge n. 71/2017 impone agli Istituti scolastici quanto segue:
- l’individuazione di un docente-referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo (art. 4, comma3);
- “ Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita’ progettuali aventi carattere di continuita’ tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.” (art. 4, comma 5)
- “ Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita’ genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita’ di cui all’articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita’ degli atti compiuti.” (art. 5)
Inoltre, dopo la legge n. 71/2017, il MIUR ha emanato nel 2017 le “LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo”), già prodotte nel 2015, e poi riviste nel 2021.
Le Linee in oggetto indicano interventi a carattere cogente, ed altri consigliati, ma preliminarmente definiscono linee di indirizzo nel trattare il problema:
“È prioritaria la tutela assoluta della potenziale vittima, in termini di attenzione agli indicatori, prevenzione delle situazioni di vittimizzazione (indicatori di segnale di sofferenza e/o attacco dell’aggressore) e supporto e riservatezza assicurati alla vittima da parte della rete di adulti. Bisogna inoltre tutelare la salute psicofisica della vittima evitando di attuare forme di “vittimizzazione secondaria”. È doveroso ricordare che l’aggressore (bullo, cyberbullo) dovrà rispondere dell’azione compiuta sempre e comunque in termini di legge e nei modi che le istituzioni preposte e la scuola decideranno di attuare secondo i principi della corretta convivenza e relazione tra coetanei. Le azioni di formazione e prevenzione sono attuate dalla scuola in collaborazione con la comunità educante di riferimento in rete anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell’ordine, magistratura, prefetture, società ordinistiche e scientifiche).
Non si potrà, inoltre, prescindere dalla responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del contesto scolastico, dei genitori e dei ragazzi (secondo la giurisprudenza vigente) e, nello specifico, di tutti gli interlocutori quali dirigenti, docenti e personale ATA, nonché di tutte le figure presenti nella quotidianità della scuola. Al lavoro di prevenzione e intervento sono necessariamente associate anche attività di rilevazione e monitoraggio, per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati. A tale scopo, il Ministero propone strumenti e attività di rilevazione e monitoraggio di agile applicazione, quali ad esempio la piattaforma ELISA e/o questionari anonimi d’istituto, su richiesta dei Dirigenti scolastici. In connessione a tali attività, dovrà essere redatta, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, per ogni intervento, una relazione accurata sui casi verificatisi e sugli interventi posti in essere dall’istituzione scolastica.”
In riferimento alle azioni di contrasto obbligatorie da parte dell’Istituto scolastico in primis emerge quanto segue:
“La L. 71/2017 all’art. 5 prevede che, nell’ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali e sociali del territorio, il Dirigente scolastico definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Ogni scuola presterà particolare attenzione alla stesura del proprio Regolamento di istituto specificando nello stesso possibili provvedimenti in un’ottica di giustizia riparativa, che possono essere adottati nei casi di specie. Le possibili misure disciplinari devono essere chiare e le relative sanzioni adeguate ed evidenziate nel Regolamento di istituto. Inoltre è fondamentale specificare quali siano gli organi competenti a erogare sanzioni e il relativo procedimento (art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti). Le sanzioni devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all’acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa. Dal momento che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione non solo dello studente, ma anche della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica, è bene riservare particolare attenzione alle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo anche all’interno del Patto di corresponsabilità educativa, che andrà elaborato e condiviso prima di essere sottoscritto dalle famiglie 1 . La legge n. 71 del 2017 prevede inoltre, in ogni scuola, la figura di un docente referente, per gli episodi cyberbullismo e per ogni fenomeno di bullismo in generale.”
Le azioni prioritarie indicate nelle Linee in oggetto sono:
“1. Valutazione degli studenti a rischio, osservazione del disagio, rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute di ragazzi/e. 2. Formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA di almeno due docenti referenti per ogni scuola. 3. Attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyberbullismo e dal Team Antibulllismo; nell’ambito dell’autonomia scolastica, si consiglia di comunicare nella maniera più ampia all’interno della comunità educante, i nominativi del/dei referente/i scolastici per il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo o dell’eventuale Team per l’Emergenza. 4. Promozione, da parte del personale docente, di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo.”
E’ evidente che la mancata adozione dell’indicato “piano di contrasto al bullismo/cyberbullismo” espone l’Istituto scolastico non solo a forme di responsabilità amministrativa, disciplinare, e dirigenziale, ma anche civile nel caso in cui uno studente sia “bullizzato” in ambito scolastico, e patisca danni dalle condotte in oggetto.
A tal proposito è utile riproporre alcuni brani della sentenza n. 11249 del 31 giugno 2021 del Tribunale di Roma, che fa seguito ad altre due recenti importanti sentenze in merito:
- la sentenza n. 633/2020 del Tribunale di Bologna che ha ritenuto legittima la sanzione disciplinare a carico di un docente, che non aveva impedito atti di bullismo;
- la sentenza n. 1087/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, che indica i criteri per la valutazione del danno, conseguente a condotte bullizanti.
La sentenza n. 11249/2021 indica in particolare due importanti elementi di riflessione:
“Al riguardo si osserva come la presenza anche di una sola doglianza da parte degli studenti, all’inizio dell’anno scolastico, circa le “abitudini” invalse tra i compagni imponeva un obbligo di stringente sorveglianza da parte degli insegnanti, allo scopo di adottare tutte le misure idonee a prevenire simili condotte, anche r alla luce della giovane età degli studenti coinvolti (alunni di terza media) La responsabilità degli insegnanti, peraltro, non poteva essere esclusa alla luce del fatto che tali eventi avrebbero potuto verificati nei corridoi o nei bagni della scuola, come affermato nel verbale del Collegio dei docenti del 28 novembre 2008, in quanto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli allievi si estende per tutto il tempo in cui i medesimi fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.”
Ne consegue che l’assenza di una pronta presa in carico del problema e la mancata adozione di quanto previsto dalla legge n. 71/2017 e dalle citate Linee, nonché carenze in termini di vigilanza, espone l’Istituto scolastico all’obbligo del risarcimento del danno, sulla base di quanto previsto dall’art. 28 della Costituzione, e dagli artt. 1218 e 2048 del codice civile.
Ma il risarcimento del danno, oltre all’eventuale rivalsa, sottopone in primis il personale scolastico alla responsabilità disciplinare prevista dall’art. 55, sexies, comma 1, del d.lgs n. 165/2001:
“1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare.”
In sintesi lo studente ha il diritto di “stare bene a scuola”, e giustamente la vigente normativa non solo impone l’adozione delle misure previste, ma anche significative responsabilità amministrative, disciplinari, dirigenziali, civili, e penali (rischiando persino il concorso nei reati compiuti attraverso gli atti bullizzanti, nel caso di mancato intervento da parte del personale scolastico non adempiente ai propri doverio di vigilanza) per chi non le adempie, e non vigila adeguatamente anche in ambito scolastico.
Segue una tabella riepilogativa dei contenuti dell’articolo.
La scuola è responsabile degli atti di bullismo che si verificano in ambito scolastico? |
Gli Istituti scolastici sono tenuti a garantire il “ben-essere” degli alunni studenti, e in caso di ingiusto danno, dovuto ad atti di bullismo/cyberbullismo, sono tenuti a risarcire la vittima per “culpa in vigilando”, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione, e dagli artt. 1218 e 2048 del codice civile.
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Cosa deve fare il Dirigente Scolastico non appena l’Istituto scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo? |
In base alla legge n. 71/2017 deve immediatamente avvisare le famiglie degli studenti coinvolti, ed attivare le azioni educative richieste dal caso |
Quali azioni deve attivare ogni Istituto scolastico in relazione al problema del bullismo e del cyberbullismo? |
In base alla legge n. 71/2017 e alle Linee di orientamento, l’Istituto scolastico deve: 1) nominare un docente referente per la tematica; 2) inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nel Regolamento di Istituto, nel Regolamento di disciplina, e nel Patto di corresponsabilità educativa, le azioni e le misure da adottare per il contrasto al fenomeno; 3) attivare corsi di formazione/informazione per gli studenti e la Comunità Educante dell’Istituto scolastico; 4) attivare azioni di peer-education; 5) attivare azioni di monitoraggio; 6) attivare modalità per ricevere le segnalazioni dei casi di bullismo/cyberbullismo; 7) ….. |
I casi di bullismo/cyberbullismo devono essere segnalati ll’Autorità Giudiaria da parte dei docenti e/o dirigente scolastico? |
La risposta è affermativa nel caso in cui gli atti di bullismo/cyberbullismo rientrino nella fattispecie di reati procedibili di ufficio. E’ opportuno che l’Istituto scolastico abbia stabili contatti con la Polizia Giudiziaria, Il Tribunale per i minorenni, e le sezioni specializzate delle Procure della Repubblica. |
Le famiglie e gli studenti hanno il diritto di segnalare gli atti di bullismo che avvengono in ambito scolastico? |
Certamente. In via principale possono essere segnalati tali atti (anche congiuntamente) a: – il coordinatore di classe; – il referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo; – il dirigente scolastico; – l’Ufficio Scolastico Regionale di competenza. Nei casi di particolare gravità la segnalazione può anche essere fatta all’Autorità giudiziaria, eventualmente anche in relazione a condotte omissive da parte dell’Istituto scolastico. |
Gianni Paciariello, Presidente dell’Associazione Papa Giovanni Paolo II, che opera a difesa dei diritti degli studenti, e dirigente scolastico in quiescenza.