Il Tar del Lazio, sez. III bis, ha accolto il ricorso di una docente, assistita dall’avv. Salvatore Braghini del foro di Avezzano, che rivendicava il diritto alla surroga nella graduatoria esitata al concorso STEM 2021, previsto dall’articolo 59 del d.l. n. 73 del 2021, per la classe di concorso A041 (Scienze e Tecnologie Informatiche) relativa alle regioni Abruzzo, Lazio, e Umbria.
Dall’istruttoria emergeva che la docente era la prima idonea per la regione Abruzzo, con due posti vacanti non assegnati in seguito ad altrettante rinunce. Nell’inerzia dell’amministrazione, il Tar disponeva in questi giorni anche il commissariamento dell’USR Abruzzo, intimando al Direttore di provvedere ad eseguire l’ordinanza cautelare emessa in data 8 febbraio 2022, entro 30 giorni.
Sul punto, l’avvocato Salvatore Braghini promette battaglia, in quanto – afferma – “gli idonei del concorso ordinario STEM, estremamente selettivo, hanno subito una duplice disparità di trattamento.
In primis, perché, tranne alcuni USR lungimiranti, come la Liguria, gli altri non hanno proceduto a surrogare i posti dei rinunciatari attingendo dagli idonei al fine di garantire l’assegnazione di tutti i posti messi a bando con il DD 499/2020 come modificato dal DD 826/2021.
Ora, invece, nonostante l’approvazione della legge mille proroghe (15/2022), che ha sancito l’estensione della graduatoria con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, rischiano di vedersi sottrarre i posti dai vincitori del prossimo concorso straordinario”.
La preoccupazione – spiega il legale – deriva dal calcolo delle residualità dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022, come riportato nella tabella presentata alle OO.SS. e trasmessa agli USR, che non considera gli accantonamenti per la prioritaria immissione in ruolo dei vincitori del concorso ordinario STEM 2021.
Avezzano, 6 giugno 2022 Avv. Salvatore Braghini