Il G.L. del tribunale di Patti, dott. Fabio Licata, con la sentenza n.1432/2022 pubblicata il 21.09.2022 – con cui è stata decisa la causa introdotta con ricorso patrocinato dall’avv. Santina Franco ( foro di Patti – Studio legale Di Salvo) – ha statuito l’illegittimità dell’art 8 del C.C.N.L. sulla mobilità valido per l’.a.s. 2021/2022 nella parte in cui prevede che i trasferimenti interprovinciali e tutta la mobilità professionale sia effettuata, secondo precise aliquote calcolate sui posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali e dopo l’accantonamento del 50% dei posti residui per le immissioni in ruolo.
In ricorso, infatti veniva espressamente contestata la violazione dei principi generali in materia di trasferimenti anche in ordine alla determinazione delle relative disponibilità dei posti, evidenziando l’illegittimità degli accantonamenti ai fini delle nuove immissioni in ruolo e la necessità di dare prevalenza per legge alla mobilità interprovinciale del personale di ruolo rispetto alle nuove assunzioni.
In merito a ciò, la sentenza di cui si tratta ha fatto leva sull’inderogabilità dell’art.470 d. lgs n.297/94, nella parte in cui dispone che le operazioni di mobilità devono essere completate in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo e che queste ultime devono essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
Sul punto la sentenza in commento precisa quanto segue: “La normativa primaria demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e Ministero della Pubblica Istruzione, la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l’altro, con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo. Allo stesso tempo fissa alcuni vincoli invalicabili, tra cui quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale. Stabilisce che alle immissioni in ruolo siano riservati i posti di risulta e che venga data priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che partecipino alle operazioni di mobilità territoriale o professionale. Conseguentemente, non può che rilevarsi l’illegittimità dell’art.8 CCNI nella parte in cui si pone in contrasto con l’art.470 d. lgs n.297/94, ovvero nella parte in cui dispone in maniera inderogabile che le operazioni di mobilità devono essere completate in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo e che, quindi, alle immissioni in ruolo deve essere riservato solo il 50% dei posti disponibili successivamente all’espletamento delle operazioni di mobilità. Tale principio è stato affermato anche di recente dalla giurisprudenza di merito (Trib. Latina sentenza n. 703/2020, Trib. Verona n.372/2021) ed è stato ribadito dal Consiglio di Stato, il quale con ordinanza n. 3722/2019 ha confermato il principio di cui all’art. 470, comma 1, “ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine”. Posto l’illegittimità dell’art. 8 nella parte in cui riserva i posti disponibili alle immissioni in ruolo, il riconoscimento del diritto reclamato è comunque subordinato alla dimostrazione che effettivamente i posti disponibili siano stati sottratti alla mobilità interprovinciale; e ciò al fine di verificare la legittimità o meno dell’operato dell’amministrazione scolastica.”