Un recente procedimento che ha visto coinvolto un docente di strumento musicale funge da spunto per alcune riflessioni sulla disciplina delle contestazioni.
di Bartolo Danzi – Le contestazioni disciplinari nel comparto scuola sono disciplinate in maniera peculiare e una recente vicenda che ha visto coinvolto un docente di strumento musicale ci offre lo spunto per soffermarci su di esse.
La vicenda
Il Dirigente scolastico di un istituto scolastico di Andria aveva richiesto all’Ufficio scolastico – ambito territoriale per la provincia di Bari – l’attivazione di un procedimento disciplinare a carico di un docente di strumento musicale in servizio nella scuola in assegnazione provvisoria per l’a.s. 2017/2018, adducendo presunte mancanze disciplinari.
Nel richiedere l’attivazione del predetto procedimento a carico del docente, il Dirigente scolastico non aveva però allegato alla propria relazione, in cui descriveva i presunti elementi disciplinarmente rilevanti a carico del docente incolpato, la documentazione inerente alle prove testimoniali, che dichiarava disponibile ove l’Ufficio scolastico territoriale la avesse richiesta.
Con contestazione di addebiti prot. 2373 del 16/02/2018, il Dirigente dell’USR Puglia – Ambito territoriale per la provincia di Bari – dichiarava formalmente aperto a carico del docente il procedimento disciplinare invitandolo a formulare le proprie discolpe. Alla data dell’audizione del 21/03/2018 il docente incolpato depositava memoria scritta, con l’assistenza legale della UNAMS-SCUOLA FGU con cui eccepiva preliminarmente la improcedibilità/tardività del predetto procedimento.
I termini per la contestazione
Come dovrebbe essere noto, l’art. 13 del D.lgs. n. 75/2017 ha modificato i termini per la contestazione di addebiti da parte dei dirigenti delle strutture scolastiche, innalzandoli in maniera perentoria a 30 giorni da quando gli stessi sono venuti a conoscenza dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti.
Difatti, il predetto articolo espressamente dispone: “…..d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato………sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Nella vicenda in commento risultava provato per tabulas dallo stesso atto di contestazione che i fatti relativi al presunto illecito disciplinare si sarebbero svolti in data 18 gennaio 2018 e che il dirigente scolastico direttamente interessato aveva trasmesso in data 27/1/2018 una relazione inerente al competente Ufficio disciplinare che la riceveva in data 28/01/2018 acquisendola al protocollo 1262.
Orbene, tale contestazione disciplinare risultava pervenuta al docente il 06/03/2018 ben oltre i termini perentori dei 30 giorni dalla piena conoscenza dei fatti da parte del responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.
Ragion per cui è stata dichiarata l’improcedibilità del procedimento disciplinare per intempestività della contestazione disciplinare di tutti gli addebiti mossi.
Il carattere recettizio dell’atto di contestazione
Posto che l’atto di contestazione ha chiaro valore ricettizio ai sensi dell’art.1335 C.C., lo stesso doveva pervenire all’interessato entro 30 gg da quando il soggetto preposto allo stesso era venuto a conoscenza dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti. Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, nell’ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, il termine per effettuare la contestazione, ove contrattualmente previsto, deve essere computato tenendo conto del momento in cui l’atto di contestazione perviene al lavoratore, in quanto trattasi di atto unilaterale recettizio, e non in relazione al momento in cui la contestazione viene elevata (Cassazione civile, sez. lav., 18 marzo 2004, n. 5527 – Tribunale di Modena Sez. Lav. Sentenza n.401/05. Giust. civ. Mass. 2004, f. 3).
Sul punto va ricordato che l’art. 13 del Dlgs n. 75/2017 all’uopo prevede espressamente la perentorietà dei termini della contestazione e della conclusione del procedimento.
Quindi, il Dirigente ha sbagliato nel decidere di notificare la contestazione disciplinare dell’Ufficio a mezzo raccomandata: avrebbe fatto meglio a notificarla a mano, evitando lo spirare dei termini. Lo stesso risulta, pertanto, direttamente responsabile della dedotta improcedibilità.
La prova dei fatti contestati
Peraltro, nella memoria difensiva del docente veniva eccepita la nullità dell’intero procedimento atteso che nella contestazione non era stato allegato nulla circa le prove raccolte, delle quali il procedimento era oltretutto carente, come emerso a seguito dell’istanza di accesso dell’incolpato.
Va puntualizzato, infatti, che l’onere della prova circa i presupposti di fatto oggettivi e soggettivi che inducono ad elevare una contestazione disciplinare grava sul datore di lavoro in forza di un’applicazione estensiva dell’art.5 L. N. 604/66 (arg. Ex plurimis da Cass.Sez. Lav. , 17,8,2002 n.11153 – in termini Tribunale di Trani sez. Lav. Sentenza del 23.09.2013.).
Ciò posto, il supporto probatorio apportato dal Dirigente scolastico si limitava a raccontare con una “relazione” presunti accadimenti che risultavano essere di parte ed apodittici, posto che lo stesso dirigente era coinvolto nella vicenda contestata ed era quindi interessato a che la stessa risultasse tale da far ricadere tutta la colpa del presunto alterco sul docente incolpato. Inoltre le persone citate erano per lo più direttamente collegate al dirigente e quindi assolutamente inattendibili.
In senso contrario alla carenza di prova non rileva neanche quanto dichiarato dal dirigente a pagina 3 della sua relazione, laddove afferma che “i soggetti coinvolti nei fatti accaduti il 2 e 19 dicembre e il 18 gennaio hanno reso delle dichiarazioni che sono a disposizione di codesto Uffcio ove richiesto”. Per essere considerate valide, infatti, le prove testimoniali devono far parte da subito del fascicolo del procedimento disciplinare ed essere quindi accessibili all’incolpato dandogli la possibilità di difendersi e di controdedurre.
Pertanto, il dirigente avrebbe dovuto trasmettere tutta la documentazione nei dieci giorni previsti dall’art. 13 del dlgs n.75 /2017.
Documentazione non allegata
La documentazione non allegata al fascicolo del procedimento, pertanto, deve essere considerata tamquam non esset e, per questo, del tutto inutilizzabile!
In caso contrario sarebbe infatti pesantemente compromesso il diritto di difesa e contraddittorio del docente incolpato, parte di un procedimento disciplinare, oltre che tardivo ed improcedibile, basato su prove “eventuali ed “ove richieste” che non hanno e non possono avere alcun valore.
Per tutte le predette ragioni, in data 12/6/2018, l’ U.S.T. di Bari ha decretato l’archiviazione del procedimento disciplinare per violazione della perentorietà dei termini di contestazione previsti dal d.lgs. 75/2017 , essendo la stessa pervenuta all’interessato ben oltre i 30 giorni, accogliendo l’ulteriore eccezione circa la mancata consegna da parte del dirigente scolastico della documentazione probatoria entro i termini del procedimento.