La Corte d’Appello di Caltanissetta, con propria sentenza n. 286/2023 ha confermato il principio di diritto, già affermato dal Tribunale di Gela a seguito di ricorso formulato dallo scrivente legale, secondo il quale con riferimento ai permessi retribuiti ex art. 15, comma 2, del CCNL, secondo le modalità dettate dall’art. 13, comma 9 del CCNL, “essi (i permessi) non solo devono essere attribuiti a domanda, e quindi sono sottratti alle valutazioni del dirigente, ma il personale richiedente non ha neanche l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
In diritto, pertanto, al il dirigente è negata la possibilità di negare al docente il diritto di usufruire di tali permessi ove gli stessi siano regolarmente richiesti sulla base delle specifiche modalità di legge. Ovvero sia, anche mediante autocertificazione attestante i motivi per i quali si richiede di godere del detto permesso.
Ed invero, il dirigente scolastico commette un abuso in tutti quei casi in cui nega al docente la possibilità di usufruire del diritto riconosciuto ai sensi dell’art. art. 15, comma 2, del CCNL, secondo le modalità dettate dall’art. 13, comma 9 del CCNL.
La Corte ha, infine, precisato che il docente, non può comunque assentarsi dal posto di lavoro dopo l’espresso diniego del dirigente scolastico, equivalendo ciò all’esercizio di una forma di autotutela privata del diritto vietata dal nostro ordinamento.
In conclusione, secondo l’indirizzo fornito dalla Corte d’Appello, il docente a cui viene illegittimamente negata la possibilità di fruire del superiore diritto ha l’obbligo, comunque, di presentarsi in servizio, potendo successivamente agire in giudizio, attivando i rimedi, anche di urgenza, restitutori, reintegratori o risarcitori, all’uopo previsti dalla legge.
Avv. Simone Morgana