I permessi retribuiti dei docenti ex art.15, comma 2 del CCNL vigente non possono essere negati a nessun titolo

 

Appare superfluo ritornare su una tematica ampiamente dibattuta in ambito giurisprudenziale, che ha fatto non poca luce su un diritto intangibile in capo ai docenti, di poter richiedere in corso di anno scolastico quei “permessi retribuiti” senza che vi sia alcuna intromissione di sorta da parte del dirigente scolastico. Ebbene, i permessi retribuiti sono infatti un diritto e come tale non possono essere sottoposti a alcun potere discrezionale, sbaglia chi si fa convincere altrimenti, rinunciando così, non solo ad un diritto contrattualmente sancito, ma addirittura creando, talvolta, se non spesso, nel proprio contesto di riferimento una consuetudine contra legem, che di fatto viene poi estesa indistintamente a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta. Insomma in alcune scuole la previsione contrattuale dell’art.15, comma 2, verrebbe spesso derogata dai dirigenti scolastici, venendo ad assumere una connotazione troppo “autonomistica”, stando che il loro modo di agire con questa prassi inconsueta, sarebbe dovuta, il più delle volte, alla mancanza da parte dei docenti interessati di far valere proprio tale diritto.

Prima di entrare nel merito, più di quanto non lo abbia giù fatto in questi ultimi tempi la giurisprudenza giuslavoristica, preme chiarire il significato della dicitura “motivi personali e familiari”, estratta direttamente dall’art.15, comma 2 del CCNL vigente. L’interpretazione viene infatti fornita da una remota sentenza della Corte dei Conti, risalente al 1984, in cui si affermava che i motivi personali o familiari “ possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro” (Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415). Peraltro i principi espressi in questo breve stralcio, si trovano in perfetta sinergia con alcune recenti sentenze sulla tematica in oggetto, emesse da alcuni Tribunali di Italia che hanno fatto il giro del web con l’intento di darne conoscenza ai neofiti, onde indirizzare i comportamenti dei richiedenti i permessi o di puntare il dito su certe condotte dirigenziali che tendono, al contrario, a dare una interpretazione soggettiva ed univoca dell’art.15 in parola, caricandola di sfumature discrezionali, a nulla rilevabili nell’articolo suddetto.

Alcune delle sentenze in questione, in ordine cronologico si citano la sentenza n.271 del 2013 del Tribunale di Sciacca, la sentenza n.309 del 2012 del Tribunale di Lagonegro ed in ultimo la sentenza n.288 del 2011 del Tribunale di Monza, gettano luce sugli aspetti fondamentali che possono essere di aiuto qualora si configuri un rifiuto dirigenziale di concedere la fruizione dei permessi retribuiti ai dipendenti:

– il potere discrezionale che molti dirigenti scolastici si arrogano malgrado non vi sia alcuna traccia contrattuale legittima;

il principio in capo al dipendente di documentare i permessi  anche “mediante autocertificazione” e in ordine a questo punto stabilire quale sia il limite entro cui sia possibile giustificare apertamente i propri motivi personali e familiari;

il diritto del dipendente di fruire, qualora avesse esaurito i tre giorni di permessi retribuiti, per gli stessi motivi addotti nell’art.15 comma 2, “motivi personali o familiari”, dei “sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Prima di tutto i permessi retribuiti ai sensi dell’art.15 comma 2 si configurano come un diritto che il dipendente chiede a domanda, senza che si aspetti alcuna concessione discrezionale. La fruizione di tale diritto è quindi subordinata soltanto ad una formale richiesta che deve trovare giustificazione in motivi personali o familiari. La discrezionalità del dirigente scolastico è esclusa a priori; nelle sentenze sopracitate si legge infatti “nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda; né, tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari” (Tribunale di Monza 2011, Tribunale di Lagonegro 2012);  a ciò si aggiunga il parere dell’ARAN prot. n.2698 del 2011 in cui è esplicitamente affermato che “la previsione contrattuale generica ed ampia di motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da autocertificazione, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione – ai sensi dell’art.1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. 165/2001 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.

Eliminato il potere discrezionale del dirigente scolastico non resta che accertare quale sia la soglia entro cui limitare l’autocertificazione ossia se il dipendente è tenuto a dare indicazioni circostanziate e puntuali a sostegno della sua richiesta. A questo aspetto ci ha pensato la sentenza del Tribunale di Sciacca (2013) che ha sorvolato sulle motivazioni presentate dalla parte resistente perché tendenti a legittimare il rifiuto, insistendo sulla “genericità delle giustificazioni addotte dalla ricorrente”  in quanto prive di “indicazioni puntuali sulle circostanze di luogo e di tempo”. Il giudice ha motivato tale principio della indeterminatezza della autocertificazione, prendendo come spunto quanto affermato dall’ARAN nel parere soprarichiamato: “la formulazione ampia e generica del precetto (motivi personali o familiari) esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo”. Si deduce in modo lapalissiano che l’autocertificazione  di cui parla l’art. 15 comma 2 non debba essere dettagliata oltre misura, ma al contrario è bene che trovi un bilanciamento all’interno di quella locuzione “generica ed ampia” di cui parla l’ARAN.

Ai tre giorni di permessi retribuiti ex art.15 comma 2 del CCNL si possono aggiungere “per gli stessi motivi e con le stesse modalità (…) sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma” . Infatti anche questi giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari non sono soggetti ad alcuna autorizzazione; si precisa che in questo caso, non vale quanto affermato nel comma 9 dell’art.13 ossia il fatto che “la fruibilità dei predetti giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art.15, comma 2”.

Tuttavia in ordine a questa possibilità di fruizione delle ferie durante il periodo di attività didattica è intervenuta la Legge di Stabilità del 2013, n.228 del 24/12/2012 che all’art.1 comma 54 ha precisato il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Leggendo il comma 54 in effetti non si rinviene alcun divieto per il personale scolastico di fruire delle ferie durante il periodo di attività didattica per motivi personali o familiari, anche se il successivo comma 56 della stessa Legge 228 sancisce che le disposizioni contenute nel comma 54 “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Da premettere che neanche l’ARAN ha fornito chiarimenti su questo aspetto, lasciando così la questione irrisolta e rimessa ancora una volta alla discrezionalità dei dirigenti scolastici che si fanno forti, nel riconoscimento delle ferie, di quel “subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale” non tenendo conto, di fatto, dei “motivi personali e familiari”.

Katjuscia Pitino