I passaggi per l’elaborazione di un piano educativo individualizzato giuridicamente corretto

E’ noto che l’Italia sia una delle Patrie del Diritto, e ancora ai nostri giorni il Legislatore nazionale a volte stupisce per la produzione di norme innovative, e di grande valore umano, sociale, e politico.

Ma più tristemente l’Italia è anche nota per la “difficoltà e fatica” con i quali i Cittadini riescono a godere effettivamente dei diritti (in particolare di quelli sociali) previsti dalla normativa, a causa di carenza di risorse, e/o di comportamenti ostativi e/o poco diligenti e collaborativi da parte dell’Amministrazione, senza che nessuno “paghi le conseguenze” di tali comportamenti, se non il Cittadino stesso, che spesso appartiene alle fasce più deboli della Società.

Un esempio della situazione sopra descritta può essere l’iter con il quale concretamente viene redatto il Piano Educativo Individualizzati (PEI) a favore degli alunni/studenti con disabilità certificata, quasi mai rispettoso della normativa di riferimento, e quindi dei diritti dell’alunno/studente e della famiglia di riferimento.

L’attuale principale normativa di riferimento per l’elaborazione del PEI è data principalmente da:

  • Dlgs n. 66/2017;
  • Dlgs n. 96/2019, che ha integrato/modificato il d.lgs n. 66/2017;
  • DPR n. 128/2020, messo in discussione dalla sentenza n. 09725/2021 del TAR del Lazio, Sez. Terza bis;
  • le linee guida ministeriali.

L’importanza fondamentale del PEI è declarata dall’art. 2 del d.lgs n. 66/2017, che recita:

2. L’inclusione scolastica e’ attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.”

In altri termini il PEI è una parte del più generale progetto individuale di vita della persona disabile, rispetto al quale deve essere congruo ed integrarsi. Infatti l’art. 14 della legge n. 238/2000, recita:

Art. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili)

  1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
  2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
  3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell’interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.”

In sintesi, in base all’art. 14 della legge n. 328/2000, la persona disabile ha il diritto (se richiesto) di conoscere la dotazione di interventi e di risorse a suo favore, messo a disposizione dagli Enti preposti; il PEI rappresenta per l’alunno/studente disabile una frazione di questa più ampia dotazione, che interessa in modo approfondito l’Istituto scolastico.

In particolare il ruolo dello Stato in relazione all’integrazione scolastico è definito dall’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 66/2017, come modificato dal dlgs n. 96/2019, che recita:

2. Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica:

  1. a) all’assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all’articolo 2, comma 1;
  2. b) alla definizione dell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
  3. c) all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
  4. d) all’assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.”

Le funzioni degli Enti locali sono invece definite al comma 5 del predetto articolo, come modificato dal dlgs n. 96/2019:

“5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall’articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

  1. a) gli interventi necessari per garantire l’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL,comparto Istruzione e Ricerca, vigente;
  2. b) i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica, come garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall’articolo 26 della medesima legge, nonché dall’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  3. c) l’accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Sia lo Stato che gli Enti locali sono tenuti in base al comma 6 del predetto articolo a quanto segue:

“6. Ai sensi dell’articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l’accessibilita’ e la fruibilita’ dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l’inclusione scolastica

Si tratta di diritti incondizionati ed incomprimibili, con immediata efficacia (che trovano il loro fondamento in particolare negli artt. 2 e 3 della Costituzione), come più volte la stessa Corte Costituzionale ha ribadito in merito (Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3.6.1987; Sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 9.2.2000; Sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 4.7.2001; Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010). In particolare merita specificatamente ricordare la Sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 19.10.2016, che recita:

““è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”

“non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo

Vero è che l’articolo 3 del dlgs n. 96/2019 fa riferimento al principio di accomodamento ragionevole, cosi’ come definito dall’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ma è altrettanto vero che tale principio è ben esplicitato, definito, caratterizzato e delimitato a casi particolari e specifici nella citata Convenzione, con particolare riferimento agli ambienti di vita:

“..delle modifiche e degli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali

In altri termini la normativa, ed in primis la Costituzione, prevedono la non differibilità/riduzione del soddisfacimento di alcuni bisogni tra cui quelli relativi alle persone con disabilità, se non nei casi in cui ciò richieda costi ed interventi sproporzionati o eccessivi, ma comunque, anche in questi casi, sempre almeno nella misura in cui i costi marginali risultino superiori o uguali ai benefici marginali.

Tanto premesso, si passa ad esaminare i vari steps che rendono corretto l’iter procedimentale della definizione del PEI.

1^ step: la richiesta di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica.

L’art. 5, comma 1, del dlgs n. 96/2019 recita:

a) ……1. La domanda per l’accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e’ presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da’ riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.”

Se la famiglia non provvede in merito a fronte di una chiara situazione di disabilità non certificata a carico dell’alunno/studente, dopo un consigliabile colloquio di conoscenza/approfondimento della situazione proposto dall’Istituto scolastico, in virtù del principio dell’interesse superiore del minore (art. 3 della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), la Scuola è tenuta a segnalare ai servizi sociali del Comune di riferimento la situazione di incuria patita dall’alunno/studente, per gli opportuni interventi.

2^ step: i presupposti per la definizione del Profilo di funzionamento.

L’art. 5, comma 2, lett. b, del dlgs n. 96/2019 recita:

5. Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita’ genitoriale, l’accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento e’ propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita’ e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

In altri termini la commissione medica, oltre a riconoscere la condizione di disabilità, qualora ciò sia richiesto, certifica anche la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Quest’ultima certificazione è un ulteriore necessario presupposto per la redazione del Profilo di funzionamento, a sua volta necessario presupposto per la definizione del PEI.

Pertanto il Profilo di funzionamento, che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs n. 96/2019 ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale ed è redatto da una unità multidisciplinare (composta da: “una unita’ di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’eta’ evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, i rappresentanza dell’Ente locale di competenza.” ) risulta essere il collegamento e il fondamento tra la certificazione di disabilità e la predisposizione del Piano Educativo Personalizzato, lo strumento che consente il passaggio da una valutazione media ad un più complessivo progetto di vita.

L’art. 5, comma 4, del dlgs n. 66/2017 (modificato dal d.lgs n. 96/2019) recita:

4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente 8 decreto: a) e’ il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;

  1. b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica;
  2. c) e’ redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita’ genitoriale della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonche’, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita’, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove e’ iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente;
  3. d) e’ aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonche’ in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.”

In sintesi il Profilo di funzionamento, oltre ad essere un documento dinamico soggetto a verifiche e cambiamenti:

  • deve prevedere le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica;
  • è redatto dall’equipe multidisciplinare, ma con la partecipazione della famiglia e del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica frequentata dall’alunno/studente disabile.

Il Profilo di funzionamento è quindi un documento frutto della collaborazione tra vari portatori di interesse, e soprattutto è il contenitore delle misure e delle risorse considerate come livelli minimi essenziali per il raggiungimento dell’inclusione scolastica.  Ne consegue, a titolo di esempio, che in sede di redazione del Piano Didattico Personalizzato e di richieste del numero di ore di presenza del docente di sostegno, il Gruppo di Lavoro Operativo (cioè in primis il Consiglio di classe o interclasse) potrà solo fare proposte migliorative in termini di misure e risorse; pertanto sempre a titolo di esempio, il Dirigente Scolastico nel proporre l’organico dei docenti per l’anno scolastico successivo non si potrà discostare in negativo da quanto indicato nel Profilo di funzionamento e in modo congruo al predetto documento nel PEI, e che l’Ufficio Scolastico Regionale non potrà diminuire motu proprio le ore di sostegno indicate nel predetto documento, come già detto propedeutico al PEI.

Inoltre nel caso di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, per quanto di competenza, l’Istituto scolastico e l’Ufficio Scolastico Regionale dovranno prontamente garantire le misure e le risorse ritenute utili al nuovo contesto.

3^ step: la redazione del Piano Didattico Personalizzato.

L’art. 5, comma 5, del dlgs n. 96/2019 recita:

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all’istituzione scolastica e all’ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora venga richiesto.

A seguito dell’istanza della famiglia, o di chi ha in carico l’alunno/studente disabile, ai sensi dell’art. 7 del dlgs n. 96/2019 si procede alla redazione del PEI, secondo quanto segue:

2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

  1. a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’articolo 9;
  2. b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilitàin età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.
  3. c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
  4. d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3;
  5. e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
  6. f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
  7. g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2- ter; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
  8. h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.”

Naturalmente il PEI deve essere coerente con il più ampio Piano per l’inclusione; infatti l’art. 8, comma 1, del dlgs n. 96/2019 recita:

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.”

Il collegamento tra il Piano per l’inclusione e il PEI è attuato attraverso il Gruppo di lavoro per l’inclusione, come previsto dall’art. 9, comma 8, del dlgs n. 66/2017 che recita:

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.”

Ancora l’art. 9, comma 9, del dlgs n. 96/2019 recita (ricordando che il GIT è il Gruppo per l’Inclusione Territoriale, nominato dal Direttore Generale dell’USR di riferimento):

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. In sede di definizione dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’istituzione scolastica ai fini dell’assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell’ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall’accordo di cui all’articolo 3, comma 5- bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.”

L’art. 9, comma 10, del dlgs n. 96/2019 recita:

“10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti 26 luglio 2019 del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Invece al comma 11 del citato articolo, si può leggere:

11.All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10,è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.”

In caso di disaccordo in merito ai contenuti del PEI tra l’istituto scolastico e la famiglia, verificata l’impossibilità di una convergenza in merito, l’Istituto scolastico procedere alla definizione ed attuazione del PEI in base al citato principio dell’interesse superiore del minore.

4^ step: la richiesta dei docenti di sostegno.

Redatto il PEI, di grande importanza è  quanto prescritto dall’art. 10 del dlgs n. 96/2019 che recita:

“1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

  1. L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.
  2. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli Enti preposti, i quali, relativamente all’assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis.”

5^ step: la verifica dell’inclusività dell’Istituto scolastico.

Naturalmente la qualità dell’azione inclusiva dell’Istituto scolastico deve essere oggetto di monitoraggio e valutazione. In merito l’art. 4 del dlgs n. 66/2017 recita:

1. La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

  1. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: a) livello di inclusività del Piano triennale dell’offerta formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione; d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola”.

In sintesi:

  • la Commissione medica accerta lo stato di disabilità;
  • su richiesta della parte interessata viene anche definita la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
  • sulla base della valutazione medica, è redatto il Profilo di funzionamento, che stabilisce anche la dotazione di risorse necessarie per il successo e l’integrazione scolastica dell’alunno/studente disabile;
  • sulla base del Profilo di funzionamento viene redatto il PEI, che non può stabilire minori risorse a favore dell’alunno/studente disabile, rispetto a quanto previsto nel Profilo di funzionamento;
  • sulla base del PEI il Dirigente Scolastico chiede all’Ufficio Scolastico Regionale competente le risorse umane necessarie, che non potranno essere inferiori a quelle indicate nel Profilo di funzionamento;
  • l’Ufficio Scolastico Regionale procede in merito ed attribuisce le risorse umane, in tipologia e quantità non inferiore a quelle indicate nel Profilo di funzionamento;
  • in base a varie pronunce della Corte Costituzionale i vincoli di bilancio non giustificano la riduzione delle risorse definite con il Profilo di funzionamento;
  • nel caso in cui la famiglia non richiede la certificazione di invalidità, o non concorda con i contenuti del PEI, l’Istituto scolastico è tenuto ad attivare le segnalazioni alle Autorità competenti, e ad attivare il Piano Educativo Individualizzato, in virtù del principio dell’interesse superiore del minore, sancito dall’ art. 3 della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e dall’ art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Seguono delle FAQ, che sarebbe opportuno fossero pubblicate sui siti degli Istituti scolastici, per dare all’utenza la conoscenza dei loro diritti.

In cosa consiste il progetto individuale per le persone disabili.

Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, su richiesta della parte interessata, I comuni e le ASL devono definire e quantificare le risorse di cui ha diritto di beneficiare la persona disabile; il PEI rappresenta una parte di questo progetto più ampio che coinvolge vari aspetti della vita della persona disabile. La richiesta della redazione del progetto individuale prende avvio con l’invio del Profilo di funzionamento al Comune di residenza della persona disabile.

A chi deve essere presentata la domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica?

L’art. 5, comma 1, del dlgs n. 96/2019 recita: 1. La domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

 Da chi è accertato lo stato di disabilità dello studente?

L’art. 5, comma 2, lett. a, del dlgs n. 96/2019 recita:

Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l’altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall’ente locale o dall’INPS quando l’accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell’art. 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall’articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990.”

 

L’art. 5, comma 2, lett. b, del dlgs n. 96/2019 recita:

Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328”

In sintesi la commissione medica, oltre a riconoscere la condizione di disabilità, qualora ciò sia richiesto, certifica anche la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Quest’ultima certificazione è un ulteriore necessario presupposto per la redazione del Profilo di funzionamento, a sua volta propedeutico alla definizione del PEI.

 

 

Da chi è redatto il Profilo di funzionamento, sulla base della certificazione di disabilità?

L’art. 5, comma 3, del dlgs n. 96/2019 recita:

3. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza.”

Che cosa è il Profilo di funzionamento? Partecipano alla definizione del Profilo funzionale la famiglia dell’alunno/studente disabile, e i rappresentanti dell’Istituto scolastico frequentato?

L’art. 5, comma 4, del dlgs n. 96/2019 recita:

4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica;

c) è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Quanto previsto all’art. 5, comma 4, lett. b, del dlgs n. 96/2019: “b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica” può essere ridotto in sede di definizione del PEI e di richiesta di risorse all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza?

Certamente no; quanto definito nel Profilo funzionale deve essere considerato un livello minimo essenziale; la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che la carenza di risorse non è una motivazione congrua al mancato soddisfacimento di diritti incomprimibili. A titolo di esempio si riporta nuovamente la Sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 19.10.2016, che recita:

““è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”

 

Come si attiva la richiesta di redazione del Piano Educativo Individualizzato all’Istituto scolastico?

L’art. 5, comma 5, del dlgs n. 96/2019 recita:

“5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all’istituzione scolastica e all’ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora venga richiesto.”

Un rappresentante dell’Istituto scolastico interessato (oltre alla presenza della famiglia o di chi ne fa le veci) deve presenziare anche all’elaborazione del Progetto individuale (previsto dall’art. 14 della legge 328/2000), che definisce le risorse complessive di cui il soggetto disabile ha diritto di beneficiare anche in ambito extrascolastico?

L’art. 6, comma 2, del dlgs n. 96/2019 recita:

“2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto Individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.”

Cosa contiene il PEI?

L’art. 7 del dlg n. 96/2019 recita:

b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilitàin età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

 c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3;

e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2- ter; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia edè aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.”

Da chi è redatto il PEI?

L’art. 9, commi 10-11, del dlgs n. 96/2019 recita:

“10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. 11.All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10,è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.”

Come vengono individuate ed assegnate le misure di sostegno relative al PEI per quanto riguarda gli Istituti scolastici?

L’art. 10 del dlgs n. 96/2019 recita:

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

 2. L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno .

3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli Enti preposti, i quali, relativamente all’assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis.

Cosa accade se la famiglia non segnala la disabilità, o non è in accordo con quanto stabilito dal PEI?

L’Istituto scolastico ha come prioritario dovere la tutela dell’interesse superiore del minore, come sancito dall’ art. 3 della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e dall’ art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.  Pertanto dovrà adottare ogni misura ritenuta necessaria per il ben-essere e l’inclusione scolastica dell’alunno/studente disabile, segnalando i casi alle Autorità competenti qualora la famiglia non si attivasse per il riconoscimento della disabilità, e procedendo in ogni caso all’attuazione del PEI, con le eventuali segnalazioni anche in questo caso alle Autorità competenti.

L’Istituto scolastico è tenuto a valutare la qualità della sua capacità di inclusione?

Certamente. L’art. 4 del dlgs n. 66/2017 recita:

 

1. La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

2. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

 a) livello di inclusività del Piano triennale dell’offerta formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica;

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione;

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.”

 

Giovanni Paciariello, Presidente dell’Associazione Papa Giovanni Paolo II, che opera a tutela dei diritti degli studenti, e dirigente scolastico in quiescenza.