I docenti assunti con riserva decadono da tutte le graduatorie?

Per una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 399, comma 3-bis,  D. Lgs. n. 297/1994.

 

Con d.l. n. 126/2019, convertito con mod. dalla l. n. 159/2019, veniva modificato l’art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994, inserendo il comma 3-bis, che recita:

“3-bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

Il Legislatore, pertanto, con la novella ha stabilito che l’assunzione in ruolo (melius, la conferma in ruolo) determina la decadenza “da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola”.

In data 11 agosto 2020, veniva pubblicata la nota M.P.I. AOODGPER n. 24335, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Filippo Serra, recante “precisazioni in merito alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021”.

In tale nota si afferma: “si ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all’art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone: “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”, trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie utili ai fini dell’immissione in ruolo e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ed immesso in ruolo con clausola risolutiva espressa”.

Moltissimi docenti[1] – convocati per le immissioni in ruolo- a seguito di detta nota si sono trovati costretti a rinunciare, nel timore di essere definitivamente espulsi dall’insegnamento nel caso di un probabile esito negativo del contenzioso.

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In realtà, l’interpretazione della norma propugnata dal Ministero con la nota in esame non appare convincente.

In primo luogo, perché in palese, stridente contrasto con quanto disposto dall’O.M. n. 60/2020, recante disposizioni per “l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124” (c.d. “GPS”).

L’art. 16, comma 3, della citata Ordinanza prevede:

Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.

Dunque -contrariamente a quanto si legge nella nota citata-, la conferma in ruolo non determina la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per il personale del comparto scuola (in questo caso, la GPS), per esplicita disposizione ministeriale.

Si badi bene che l’OM n.60/2020 è stata emanata soltanto un mese prima della citata nota, la quale oltre tutto non reca alcun riferimento a quanto disposto con la citata ordinanza ministeriale.

E’ appena il caso di ricordare che una nota tecnica di precisazioni in merito ad “istruzioni operative” di un funzionario del Ministero (per quanto Direttore del Personale) non sarebbe certamente idonea ad abrogare- tanto meno tacitamente -quanto disposto da un’Ordinanza Ministeriale.

D’altra parte, un esame approfondito della disposizione di cui al citato comma3-bis rende ancor meno convincente l’interpretazione propugnata nella nota.

Nello stabilire la decadenza da “ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato” a seguito del superamento del periodo di prova, il Legislatore (non a caso) non ha fatto riferimento alla semplice “assunzione in ruolo”, ma ad un provvedimento di carattere definitivo, qual è appunto la conferma in ruolo, vale a dire quel provvedimento che certifica il positivo superamento del periodo di prova.

La pretesa di estendere tale disposizione al caso del tutto particolare  dell’immissione in ruolo “con riserva” (magari con formale apposizione di clausola risolutiva espressa) appare del tutto arbitraria, non essendo fondata su alcun supporto normativo, nonché contraria allo spirito e alla lettera della novella e in stridente contrasto con le disposizioni regolamentari dettate dallo stesso Ministero con l’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

Anzi, appare del tutto estranea alle intenzioni del Legislatore, che non ha caso ha subordinato il verificarsi della decadenza al “superamento del periodo di formazione e di prova”, rendendo così evidente che la decadenza può verificarsi solo in caso di immissione in ruolo a carattere definitivo.

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Ma soprattutto una simile interpretazione non appare immune da evidenti vizi di ragionevolezza.

Applicando la tesi propugnata, infatti, i docenti confermati in ruolo che si vedessero annullata l’assunzione, perderebbero per sempre la possibilità di continuare ad insegnare, risultando cancellati da tutte le graduatorie per la stipulazione di contratti di assunzione a tempo determinato ed indeterminato e dalla graduatorie per le assunzioni tratte dal concorso straordinario.

Viceversa, quei docenti- ugualmente assunti in ruolo- che non avessero superato con esito positivo il periodo di formazione e prova, continuerebbero ad essere inseriti nelle graduatorie di concorso e per le assegnazioni delle supplenze.

In pratica, con l’interpretazione propugnata (e in base alle disposizioni dettate dalla nota impugnata) i docenti che superano favorevolmente il periodo di prova verrebbero puniti con la decadenza dalle graduatorie, mentre coloro che non lo superano, conservano il diritto di continuare ad insegnare (!)[2].

Secondo quanto si legge nella nota impugnata, il legislatore avrebbe dunque deciso di penalizzare i docenti più meritevoli (al punto di disporne la decadenza perpetua dalle graduatorie scolastiche), consentendo invece ai docenti inidonei di continuare ad insegnare …

Una disposizione in tal senso non sarebbe certamente immune da evidenti vizi di illegittimità costituzionale, per violazione del principio meritocratico.

Tuttavia il Giudice delle leggi, nel suo costante insegnamento, ha sempre ricordato al Giudice il potere-dovere di interpretare secundum constitutionem le disposizioni legislative, prima ed in luogo di devolverne l’esame alla Corte.

Nel caso in specie, è del tutto evidente che- mentre l’interpretazione della norma propugnata nella nota M.P.I. AOODGPER n. 24335 11 agosto 2020 non sarebbe certamente immune da vizi di illegittimità costituzionale- un’interpretazione rigorosa della legge che circoscrivesse la decadenza ai soli casi di conferma in ruolo “definitiva” (dunque, non “con riserva”), sarebbe esente da tali vizi.

                                                                  Avvocato Francesco Orecchioni

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[1] Ci si riferisce in particolare ai docenti in possesso di diploma magistrale, inseriti con riserva, nel noto contenzioso seriale per l’accesso nelle GAE.

[2] Facciamo un semplice esempio.

Due docenti- assunti in ruolo “con riserva”- vengono sottoposti al periodo di formazione e prova della durata di un anno.

Dei due, uno supera la prova, mentre l’altro non viene dichiarato idoneo.

A seguito della sentenza di merito sfavorevole, vengono entrambi licenziati.

Tuttavia, mentre l’insegnante inidoneo continua ad avere la possibilità di insegnare con contratti a tempo determinato e persino di essere assunto dalle graduatorie del concorso straordinario, il docente capace e meritevole che ha superato favorevolmente la prova, verrebbe espulso per sempre dal settore scolastico e si vedrebbe inibita di fatto la possibilità di insegnare, pur essendo stato ufficialmente dichiarato più che adatto a svolgere tale professione.