Tribunale di Messina – Ordinanza del 22.12.2020
Lo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava ottiene una importantissima vittoria.
Il Tribunale di Messina ha riconosciuto il possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ed ordinato al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS del personale docente per le classi di concorso A041 – Scienze e Tecnologie Informatiche, A060 -Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, A020 – Fisica, A026 -Matematica, A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, A047 – Scienze matematiche applicate, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato.
Il caso ha riguardato un laureato in Ingegneria Elettronica conseguita presso l’Università degli Studi di Messina in data 27.03.2019 che aveva completato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento, presso “Pegaso Università Telematica” dei 24 CFU relativi alle competenze di base nelle discipline psico-antropopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, necessarie, quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti, esponeva di aver presentato in data 03.08.2020 domanda volta all’inserimento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per le classi di concorso A041 – Scienze e Tecnologie Informatiche, A060 -Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, A020 – Fisica, A026 -Matematica, A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, A047 – Scienze matematiche applicate.
Il ricorrente su consiglio dell’avvocato La Cava aveva presentato in data 01.08.2020 domanda di inserimento nella seconda fascia d’Istituto nonché nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Lamentava di non esser stato inserito nelle predette graduatorie per effetto del mancato riconoscimento del titolo abilitante.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Messina ha statuito “Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia – riservate agli abilitati – per l’assegnazione di semplici incarichi di supplenza. E’ pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all’art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diplomadi specializzazione per l’insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell’esame finale consente l’attribuzione di un incarico triennale; sicchè il percorso di formazione-specializzazione resta pur sempre necessario”.in definitiva il Tribunale ha così disposto “Riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A041 – Scienze e Tecnologie Informatiche, A060 -Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, A020 – Fisica, A026 -Matematica, A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, A047 -Scienze matematiche applicate”.
Avv. Vincenzo La cava