Graduatorie permanenti personale A.T.A. – Procedure di aggiornamento ed integrazione annuale ex art. 554 D.lgs 297/94 – Collocamento mirato dei riservisti ex Legge 12.3.1999, n°68 – Requisiti – Mancata assunzione – Sussistenza del “periculum in mora”.

Nota di commento all’ordinanza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza, in data  23.3.2012

L’ordinanza in commento merita di essere menzionata per aver affrontato tematiche estremamente controverse, sia sul piano processuale che sostanziale.

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Nel caso di specie il ricorrente, già regolarmente iscritto nella graduatoria provinciale permanente del personale A.T.A., a seguito della indizione da parte dell’U.S.R. Campania della relativa procedura di rinnovamento ed integrazione annuale, aveva presentato regolare domanda di aggiornamento della propria posizione.

Nella circostanza l’istante aveva anche “confermato” il proprio diritto ad usufruire della riserva di posti “N” prevista dalla legislazione vigente in materia di collocamento obbligatorio (L. n°68/1999), barrando l’apposita casella di cui al modulo di domanda, senza tuttavia allegare alla medesima la copia del titolo legittimante, ovvero del verbale della Commissione Medica Collegiale attestante lo stato di invalidità.

Per effetto di tale omissione, l’aspirante si era visto negare non solo il titolo di “riservista” nel contesto della graduatoria permanente provinciale del personale A.T.A., ma anche e soprattutto il diritto all’assunzione che avrebbe certamente conseguito in ragione del numero dei posti disponibili.

Dinanzi all’enormità del pregiudizio subito, l’istante proponeva in via cautelare e d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, per la declaratoria di illegittimità e contestuale disapplicazione della graduatoria provinciale permanente definitiva per il personale A.T.A., profilo collaboratori scolastici, pubblicata dall’Ambito Territoriale perla Provincia di Caserta  in data 9/8/2011, nella parte in cui non attribuiva al ricorrente il titolo di riserva “N”, previsto dalla legislazione vigente in materia di collocamento obbligatorio L. n°68/1999, in uno agli ulteriori provvedimenti amministrativi consequenziali e connessi.

Contestualmente il ricorrente formulava istanza affinché il Tribunale adito, previa emanazione in via interinale di un provvedimento d’urgenza idoneo ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione nel merito, volesse così provvedere:

  1. accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del titolo di riserva nell’ambito della graduatoria provinciale permanente del personale ATA;
  2. ordinare all’Amministrazione resistente di procedere alla rettifica della stessa graduatoria, con l’attribuzione al ricorrente del titolo di riserva vantato;
  3. per l’effetto, dichiarare il proprio diritto all’assunzione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01.9.2011;
  4. condannare le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di lite.

Ebbene, con la pronuncia in commento il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in Funzione di Giudice del Lavoro (nella persona del Dott. F. Cislaghi), ha accolto in pieno il ricorso proposto dal collaboratore scolastico, ravvisando la fondatezza sia delle doglianze dedotte nel merito del gravame, che le argomentazioni poste a fondamento della richiesta misura cautelare.

Circa la sussistenza nel caso di specie del cd. “periculum in mora”, ovvero di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della definizione del giudizio ordinario di merito (cd. pericolo da infruttuosità pratica del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento dell’attore e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a lui favorevole), il Tribunale ha osservato che: Nel caso di specie, a parere del giudicante, sussiste il periculum in mora poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione (presumibilmente superiore a due anni scolastici) potrebbe nuocere non poco al corretto aggiornamento delle graduatorie in vista dell’apertura del nuovo a.s., data l’incontestata posizione favorevole in graduatoria acquisibile dal…(omissis) con il presente giudizio (tenuto conto che del dato pacifico per cui l’amministrazione ha dato luogo ad assunzioni di collaboratori scolastici collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto al ricorrente) e la farraginosità di una potenziale azione ripristinatoria ex post successiva ad un eventuale giudizio a cognizione piena, la quale potrebbe involgere non solo la posizione del controinteressato individuato nell’odierno procedimento, ma anche le posizioni degli altri candidati eventualmente assunti a seguito dell’indizione periodica dei concorsi provinciali per titoli”.

Quanto, invece, alla sussistenza del cd. fumus boni iuris, ossia la probabile fondatezza del diritto di azionato dal ricorrente, il Giudice ha così argomentato: …l’Amministrazione e la controinteressata eccepiscono il carattere incompleto della domanda di aggiornamento presentata dal …(omissis). Orbene, occorre soffermarsi sul testo del decreto prot. AOODRCAUFF.DIR. 2047/U del MIUR/Direzione Generale Campania del 10.2.2011, contenente il bando di indizione dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie delle Province della Campania. L’art. 3 del suddetto bando prevede che il diritto ad usufruire della riserva di posti debba essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di domanda; nello stesso articolo è indicata la riserva N tra i casi di “preferenza legata a situazioni soggette a modifica”. L’art. 8.9 ribadisce che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M,N,O,R e S…devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento…in quanto trattasi di “situazioni soggette a scadenza”.

Dalla lettura della domanda presentata in data 24 marzo 2011 dal …(omissis) emerge con chiarezza che costui, nella compilazione della fatidica sezione “E” di pag. 5, ha barrato la casella concernente il proprio status di invalido o mutilato civile e la sussistenza del diritto al titolo di preferenza sub N; al tempo stesso emerge come egli abbia omesso di indicare gli estremi del documento con cui è stato riconosciuto il titolo che ha dato luogo alla preferenza, né parte ricorrente ha provato di avere comunque allegato copia di siffatto documento alla domanda.

Tuttavia, l’incompletezza della domanda non può essere considerata ex se giusto motivo per negare il diritto del ..(omissis) alla riserva, e ciò emerge dalla piana lettura dell’art. 8 del medesimo bando, ove al punto 3 prevede che l’Ufficio Scolastico Provinciale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

Tale previsione, a parere del giudicante, non avrebbe senso alcuno se si sanzionasse de plano con l’esclusione del beneficio della riserva l’omessa indicazione e/o allegazione del documento alla base del titolo, ma al contrario, appare coerente con la lettura combinata e razionale delle citate norme del bando (unitamente all’art. 13, lett. d), ove la cura della regolarizzazione delle domande è indicata come specifico obbligo e non mera facoltà dell’USP) ritenere che siffatta esclusione potrebbe legittimamente derivare solo dalla totale omissione di indicazione dell’esistenza del titolo, cosa pacificamente non accaduta nel caso di specie ove il ..(omissis) ha apertamente indicato la permanenza del suo status di invalido.

Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Ambito Territoriale di Caserta, che nel pubblicare in data 9 agosto 2011 la graduatoria provinciale per il personale ATA – profilo collaboratori scolastici – ha escluso il nominativo del ..(omissis) tra i titolari di riserva N, senza procedere alla preventiva doverosa richiesta di regolarizzazione della domanda di aggiornamento, il che appare, come visto, decisione in contrasto con il comb. Disp. artt. 8.3 e 13.d del bando, nonché illogica alla luce del pacifico riconoscimento in favore del ..(omissis) della predetta riserva nelle tornate concorsuali precedenti a quella del 2011”.  

Alla luce di tali argomentazioni, risultando peraltro il ricorrente iscritto nell’elenco provinciale dei disabili ex L. 68/99 da data anteriore a quella della presentazione della domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria, l’adito Tribunale ha accolto l’interposta domanda cautelare dichiarando il diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva nell’ambito della graduatoria provinciale permanente del personale ATA e, per l’effetto, il diritto del medesimo all’assunzione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01.9.2011, con ordine alla P.A. di rettifica della graduatoria e condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in favore dell’istante.

Ritengo importante la pronuncia giudiziaria qui menzionata, per avere la stessa chiarito i presupposti legittimanti l’accesso alla tutela cautelare in fattispecie come quella in esame, nonché per aver delineato i limiti entro i quali, nel contesto delle procedure di rinnovamento ed integrazione delle graduatorie permanenti del personale ATA, opera ed è vincolante l’autodichiarazione dei candidati circa la “permanenza” degli stati di invalidità o delle altre situazioni soggettive soggette a scadenza.

Avv. Antonio Rosario DE CRESCENZO