IMPORTANTE SUCCESSO PROFESSIONALE DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA, PRESSO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MODENA, A TUTELA DI UN COLLABORATORE SCOLASTICO “ESCLUSO PER DICHIARAZIONI MENDACI”.
SANCITO IL SEGUENTE PRINCIPIO DI DIRITTO: LA FALSA DICHIARAZIONE, LADDOVE NON ABBIA IMPEDITO L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA (IN VIRTÙ DEL POSSESSO DEI REQUISITI D’ACCESSO), COMPORTA ESCLUSIVAMENTE LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO E NON L’ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE…
I FATTI
Un collaboratore scolastico era stato inserito nelle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA (triennio 2021/24), con punti 11,50. Lo stesso veniva escluso dalle graduatorie di istituto con decreto del febbraio 2022, avendo il preposto Dirigente Scolastico riscontrata una falsa dichiarazione su di un servizio indicato in domanda.
In particolare, si riteneva non provato il servizio dichiarato per l’A.S. 2020/21, ossia l’incarico di assistente amministrativo presso un Istituto paritario di Angri, da quest’ultimo disconosciuto.
A questo punto, per contrastare il decreto di “depennamento dalle graduatorie A.T.A.”, ritenuto eccessivo quanto a sanzione, l’interessato si è rivolto ai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, le cui tesi difensive – volte a limitare le conseguenze in termini di semplice rettifica del punteggio per il disconosciuto servizio e a preservare, dunque, la permanenza in graduatoria – si sono rivelate, ancora una volta, vincenti.
Investito della delicata problematica con ricorso urgente, ex art. 700, IL GIUDICE DEL LAVORO DI MODENA, DOTT. VINCENZO CONTE, HA INFATTI ACCOLTO IL RICORSO – in poco più di un mese e in piena sintonia con le tesi degli avvocati Esposito Santonicola – ATTRAVERSO LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (SE NE RIPORTANO GLI ESTRATTI RITENUTI ESSENZIALI):
Deve escludersi la legittimità del provvedimento di esclusione…il determinarsi di falsi documentali o dichiarazioni non veritiere, in occasione dell’accesso al pubblico impiego, è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe, in ogni caso, impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false, effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione, possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti…Nel caso di specie, la dichiarazione inveritiera non avrebbe impedito l’inserimento nella graduatoria d’istituto, comportando esclusivamente una rettifica del punteggio. Il mancato servizio presso l’istituto paritario non avrebbe ostacolato l’accesso alla graduatoria di terza fascia, va quindi dichiarato illegittimo il decreto di “depennamento”. Il Ministero dell’Istruzione è tenuto a reinserire B. C. nelle graduatorie di istituto di terza fascia della provincia di Modena del triennio 2021-2024 con il punteggio corrispondente ai titoli effettivamente posseduti. L’amministrazione scolastica deve rettificare il punteggio del ricorrente, sottraendo dal punteggio complessivo i punti riconosciuti per il servizio asseritamente svolto nell’A.S.. 2020/2021.
QUANTO AL PERICULUM IN MORA (MOTIVO D’URGENZA DEL RICORSO), HA OSSERVATO IL GIUDICANTE che l’esclusione dalle graduatorie d’istituto, in vigore nel periodo 2021/24, impedirebbe il conferimento degli incarichi a tempo determinato, privando il ricorrente delle risorse necessarie al suo sostentamento…
CONCLUSIONI: ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione l’immediato inserimento del ricorrente nelle graduatorie del personale ATA, profilo collaboratore scolastico, della provincia di Modena, triennio 2021/2024, con il punteggio corrispondente ai titoli effettivamente posseduti (con esclusione del servizio dell’A.S. 2020/2021).