Sancita, in sede giudiziaria, la completa equiparazione tra il servizio prestato nelle scuole paritarie e quello svolto nelle scuole statali.
Un rilevante pronunciamento giudiziario sulla spendibilità del servizio ATA paritario, ai fini dell’inserimento nella graduatoria provinciale permanente “ATA 24 mesi”, è stato emesso dalla Magistratura del Lavoro di Padova, a seguito di ricorso urgente, patrocinato dagli Avv.ti stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
I ricorrenti, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale A.T.A., avevano inviato, nei termini e nelle modalità ministeriali, all’Ufficio Scolastico/Ambito Territoriale Provinciale di Padova, il “modello B1” – domanda d’inclusione nella graduatoria provinciale permanente “ATA 24 mesi”, anno 2020, per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico -precisando l’avvenuta maturazione di un servizio A.T.A. 24 mesi, presso istituzioni scolastiche paritarie.
La domanda d’inserimento in graduatoria era rigettata sull’assunto che l’attività lavorativa, prestata in qualità di personale ATA presso la scuola paritaria, non è considerata, dal Ministero, quale valido requisito d’accesso alle graduatorie permanenti ATA 24 mesi.
A questo punto, i lavoratori si sono rivolti alla Magistratura del lavoro di Padova, territorialmente competente, per domandare l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria provinciale permanente “ATA 24 mesi”, ambito territoriale di Padova, utile, per l’A.S. 2020/21, ai fini delle supplenze e delle assunzioni a tempo indeterminato, sul profilo professionale A.T.A., Collaboratore Scolastico.
Nell’accogliere il ricorso (presentato nelle forme dell’art. 700 codice di procedura civile), il Magistrato del lavoro, Dott. Francesco Perrone, Padova, si è espresso nei seguenti termini (estratti essenziali del pronunciamento):
“Quanto al fumus boni iuris, l’art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita. Il comma 3 poi prevede che Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (…)”.
E ancora: “Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. A tale proposito l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.
“In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritarie”.
“Non consente di pervenire ad una diversa conclusione il rilievo secondo cui tale norma si riferisce esclusivamente ai servizi di insegnamento. Tale norma infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6 del 7 gennaio 2008, non è disposizione di carattere eccezionale, suscettibile di trovare applicazione esclusivamente nell’ipotesi espressamente previste, costituisce semmai esplicitazione normativa del principio generale della completa equiparazione tra servizio prestato presso scuole paritarie e servizio prestato presso scuole statali”.
“Non potrebbe opinarsi diversamente in quanto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata all’art. 3 Cost., sarebbe irragionevole la disparità di trattamento che il personale ATA finirebbe per subire……nonostante si tratti di soggetti che presso gli istituti paritari hanno svolto la medesima attività lavorativa a parità di condizioni lavorative rispetto al medesimo servizio prestato dal personale ATA presso istituti statali. Tale principio risulta anche affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018, C-466/17, Motter, la quale, pur riferendosi effettivamente al personale docente, si fonda su un principio logico (quello dell’omogeneità sostanziale dei servizi prestati) che ben può essere esteso al personale ATA”.
“Ne consegue che i provvedimenti ministeriali di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ATA costituiscono violazione dei principi di parità di trattamento e di divieto di ingiusta discriminazione”.
“Quanto al periculum in mora, esso sussiste in ragione dell’imminenza della pubblicazione delle graduatorie permanenti……utile per l’avvio del nuovo anno scolastico a partire dal 1 settembre 2020”.