Nel caso in esame una docente, a causa di un errore addebitabile all’algoritmo di cui l’Amministrazione scolastica non si era avveduta, avendo omesso di svolgere la dovute verifiche circa il corretto funzionamento della procedura, non era stata destinataria di incarico con il Bollettino delle nomine essendo stati attribuiti incarichi di supplenza annuale a docenti come lei iscritti nelle GPS ma in possesso di un punteggio inferiore al suo.
Il tribunale di Roma ha pertanto accolto la tesi dello studio legale BFI “Buonamano-Fusco-Izzo” di Cellole con ordinanza cautelare rg. 1907/23 del 04/04/23, ha chiarito che: “deve affermarsi la violazione del principio generale del merito che sovrintende alla formazione della graduatoria in violazione dell’art.97 Cost e dell’art.12 O.M. n.112\2022 laddove è stabilito che “gli uffici scolastici competenti assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria” (art.12 co.5).
Con il provvedimento il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di assegnare una supplenza fino al 31/08/2023 alla docente nella propria classe di concorso.
Avv. ANTIMO Buonamano